A norma dell'art. 51, c. 3, del DPR 917/86 (Tuir) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a dipendenti non concorre a formare la base imponibile previdenziale e fiscale, se, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro (600,00 euro per l’anno 2022 comprensivi delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Rimane dubbia la questione di come gestire i casi in cui si verifica il superamento della soglia di esenzione di € 600,00. In attesa di conoscere la posizione ufficiale dell’Ade si ritiene opportuno assumere una posizione di cautela pro-fisco, pertanto assoggettando al superamento del predetto nuovo limite di 600 euro l’intero importo a tassazione ordinaria. Qualora successivamente l’Ade dovesse indicare un orientamento differente, il sostituto d’imposta potrà sempre ravvedersi in sede di conguaglio). Rientrano in questa franchigia anche le erogazioni liberali in natura concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (eventuali somme di denaro concesse in queste situazioni risultano imponibili totalmente).

La legge n. 208/2015 ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei benefits, che l'erogazione da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Per la determinazione del limite occorre tenere conto anche dei beni o servizi ceduti da precedenti datori di lavoro. Pertanto, in considerazione del fatto che il limite può essere raggiunto anche per effetto di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro nel medesimo periodo d'imposta, può essere necessario procedere ad operazioni di conguaglio. Può infatti accadere che dalla Cu presentata dal lavoratore ad un successivo datore di lavoro sia evidenziata un'erogazione liberale in natura non assoggettata a contribuzione e trattenuta fiscale in quanto inferiore alla franchigia ma che aggiunta con quella erogata dal secondo datore di lavoro generi con il cumulo i presupposti per l'operazione di conguaglio. 

Ai soli fini previdenziali l'Inps ha precisato che in caso di superamento del limite di esenzione, l'azienda che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogato, mentre ai fini fiscali dovrà tener conto dell'intero valore e deve essere trattenuta anche l'Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro.

Esempio:

- datore di lavoro A: importo benefit = € 206,58 (rapporto di lavoro concluso al 30/6);

- datore di lavoro B: importo benefit = € 103,29 (rapporto di lavoro iniziato il 1/7);

- imponibile previdenziale oggetto di conguaglio = € 103,29;

- imponibile fiscale complessivo = € 309,87.

Sotto il profilo operativo contributivo, il datore di lavoro B porterà, l'importo del fringe benefit da lui corrisposto, in aumento della retribuzione imponibile del mese in cui avviene il conguaglio qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno. Provvederà a calcolare i relativi contributi (nell'esempio su € 103,29) trattenendo al lavoratore la quota a suo carico non trattenuta nel corso dell'anno. Tenendo presente anche l'aspetto fiscale il datore di lavoro B porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese l'importo totale del benefit corrisposto da entrambi i datori di lavoro, provvederà a trattenere la quota di contributo a carico del lavoratore non trattenuto nel corso dell'anno, provvederà a versare i contributi sull'importo da lui stesso erogato e provvederà a determinare l'imponibile fiscale includendo l'intero importo percepito dal lavoratore. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni erogati risulti inferiore al predetto limite, l'azienda dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata tramite la procedura di regolarizzazione (Uniemens Vig).  

Fringe benefit: operazioni di conguaglio contributivo 2023 (Inps mess. n. 3884 /2023). Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti (€3.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico e €258,23 per i lavoratori dipendenti in generale senza figli a carico) si deve tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve osservare le seguenti modalità:

  • porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora - anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro - risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’art. 40, c. 1, ovvero, superiore a €258,23 per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  • provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens. Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere:

  1. mediante utilizzo della sez. relativa alle variabili retributive. Esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023 é possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso, di seguito riportate, per ciascuna competenza dell’anno interessata da fringe benefit, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:
  • FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza.
  • FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.

Se l’eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:

  • è maggiore uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l’importo del fringe benefit;
  • è minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell’importo del fringe benefit, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente;
  • FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

  1. secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione (VIG) per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

Bonus “carburante” (art. 1, c. 1 Dl n. 5/2023). L’agevolazione prevista all’art. 1, c. 1, del Dl n. 5/2023 relativa al c.d. “bonus carburante” non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite di € 200. L’agevolazione rileva solo ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.

Il “bonus carburante” costituisce un’ulteriore agevolazione con efficacia ai soli fini fiscali rispetto a quella prevista dall’art. 40, c. 1, del dl n. 48/2023 (elevazione fino a €3.000 della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi concessi ai lavoratori dipendenti con figli  a carico, incluse le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti privati e pubblici per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale). Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a €200, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di €3.000 o €258,23, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Prestiti aziendali agevolati (art. 51, c. 4, lett.b Tuir): è un caso particolare di fringe benefit. Per la determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (base imponibile contributiva e fiscale) si deve assumere il 50% della dal 16/03/2016 e fino al 26/07/2022 pari a 0,00%; dal 27/07/2022, pari a 0,50%) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso praticato dall'azienda.

Esempio. Prestito concesso per tutto il 2022 ad un dipendente per un importo pari a euro 10.000 a tasso zero.  Il calcolo del fringe benefit prestito per l'anno 2022 è il seguente:

(Interessi TUR al 31/12/2022 - Interessi applicati sul finanziamento) x 50%

(10.000 x 0,50% - 0) x 50% = 50 x 50% = euro 25,00. Il benefit quantificato è, comunque, soggetto al limite di esenzione fino a euro 258,23 su base annua, fissato dall'art. 51, comma 3 del TUIR. 

Il momento impositivo dell'eventuale fringe benefit è quello del pagamento delle singole rate di prestito, come previsto dal piano di rimborso. Queste disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2000 anche se i prestiti sono stati contratti antecedentemente. Poiché l'eventuale reddito imponibile, nei periodi di paga scaduti, è stato determinato utilizzando il Tur vigente al 31 dicembre dell'anno precedente, ne consegue che, in sede di conguaglio di fine anno, occorre procedere alla rideterminazione del reddito imponibile utilizzando il Tur vigente alla fine del periodo d'imposta. In caso di cessazione del rapporto in corso d'anno i conguagli devono tenere conto del Tur vigente al momento della cessazione. Tali situazioni potranno determinare una variazione della base imponibile sia contributiva che fiscale.

Nei prestiti caratterizzati dalla restituzione del capitale in un'unica soluzione oltre il periodo d'imposta, il reddito in natura da esso derivante va comunque assoggettato a tassazione, per la parte che interessa il periodo d'imposta in corso, in sede di conguaglio di fine anno.

Auto aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. a Tuir): deve essere verificata la quantificazione del benefit (valore dell'utilizzo in forma privata dell'auto di proprietà del datore di lavoro assegnata in uso promiscuo al lavoratore) sulla base della formula convenzionale stabilita dal Tuir e del corrispondente inserimento nella retribuzione imponibile del dipendente ai fini contributivi e fiscali. Il calcolo è effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell'auto di 15.000 km per il valore al km previsto dalle tariffe ACI, quantificando in modo forfetario la parte relativa all'uso privato (misura del fringe benefit) ad esempio con il 30%: 15.000 x 30% =4.500 x valore km tariffe ACI = misura del benefit. Con questa formula si prescinde da ogni valutazione dei costi di utilizzo del mezzo o della percorrenza che il dipendente effettua realmente

La legge n. 160/2019 al comma 632 dell'art. 1. ha modificato il regime fiscale dei veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2020 in base ai valori di emissione di anitride carbonica all'aumentare di questi aumenta il reddito figurativo: per valori non superiori a 60 g/km si applica la percentuale del 25%; in caso di emissioni superiori a 60 g/km ma non 160 il 30%; per valori superiori a 160 g/km ma non 190 la percentuale è del 50% e del 60% per valori superiori a 190 g/km.   

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