Il contratto a tutele crescenti: è un contratto di lavoro a tempo indeterminato speciale che ha impatto sulla flessibilità in uscita dei lavoratori assunti con questa formula, modificando radicalmente la disciplina dei licenziamenti delle imprese aventi più di 15 dipendenti. Per le nuove regole sui licenziamenti si rinvia al capitolo 9 "Cessazione del rapporto di lavoro". Viene introdotta una separazione tra assunti (tutti i lavoratori esclusi i dirigenti) dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015 (in vigore dal 7 marzo 2015) ai quali si applica la nuova disciplina e dipendenti già in forza ai quali continua ad applicarsi l'art. 18 della legge n. 300/1970. E' esclusa l'applicazione ai dipendenti del pubblico impiego.

Si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri assunti a partire dal 7 marzo 2015 ma anche ad alcuni rapporti avviati prima di questa data ossia:

- ai contratti a tempo determinato che siano convertiti o trasformati a tempo indeterminato dopo il 6 marzo 2015;

- ai contratti di apprendistato che proseguono il rapporto a tempo indeterminato dopo aver terminato il periodo di formazione successivamente al 6 marzo 2015;

- a tutti i dipendenti del datore di lavoro che in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente al 6 marzo 2015 superi la soglia dei 15 dipendenti nell'unità produttiva. In sostanza le norme sul licenziamento dei lavoratori con tutele crescenti si estendono anche ai vecchi assunti. Anche quando si oltrepassa la soglia dei 15 dipendenti queste imprese non rischiano di vedersi applicato l'art. 18 ai lavoratori in forza anche se assunti sotto la vigenza delle vecchie regole;

- ai lavoratori già dipendenti prima del 7 marzo 2015 che a partire da tale data avviino un nuovo e distinto rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

E' possibile che al lavoratore che abbia in essere due rapporti part time a tempo indeterminato di cui uno avviato prima del 7 marzo 2015 e l'altro avviato dopo possa essere applicato il doppio regime  (art. 18 e Tutele crescenti).

Sono esclusi dall'applicazione del decreto n. 23 i dirigenti ai quali continuerà ad applicarsi l'art. 18 nei casi di licenziamento discriminatorio o nullo e i domestici ai quali continuerà ad applicarsi la libera scindibilità del rapporto di lavoro.