Contributo di solidarietà 10% (art. 9-bis, c.1, L. n. 166/91). Le somme (diverse dal Tfr) o premi che le aziende accantonano o versano a casse, fondi, gestioni previsti da contratti collettivi, accordi, regolamenti aziendali che erogano prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione, sono escluse dalla base imponibile ai fini contributivi ma soggette a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, da corrispondersi alla gestione pensionistica a cui è iscritto il lavoratore con la denuncia contributiva del mese in cui si verifica il versamento.

Rientrano in questa contribuzione i contributi versati alle forme pensionistiche complementari collettive (es. Previndai), i contributi di assistenza sanitaria (es. Fasi), i contributi con finalità di assistenza sociale (es. i contributi al Fondo M. Pastore e a Casse aziendali).

Una percentuale pari all'1% del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l'apposito Fondo di garanzia di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 80/1992. Non risultano conferme ufficiali in merito al pagamento di questo contributo relativamente alle somme versate a previdenza complementare (o fondi sanitari) in sostituzione dell'erogazione dei premi di risultato spettanti ai dipendenti. In  attesa di chiarimenti si suggerisce il versamento a carico del datore di lavoro.   

Il contributo in oggetto relativo alle somme versate alle forme di previdenza complementare è da versare con l'UniEmens in "DenunciaAziendale/AltrePartiteADebito" con codice causale M900 per la generalità dei dipendenti e M940 per i dirigenti ex Inpdai. I codici M980 e M990, rispettivamente per le categorie di lavoratori indicate, devono essere utilizzati per indicare il contributo del 10% sugli accantonamenti per cause diverse dalla previdenza complementare.

Recupero del contributo di solidarietà del 10%. Nell'ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, ex lege n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti alle forme pensionistiche complementari e a Fondi di assistenza sanitaria, i datori di lavoro possono avvalersi dell'elemento "DenunciaAziendale/AltrePartiteACredito/CausaleACredito" indicando i codici causale L938 per tutti i dipendenti e L939 per i dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai al 31.12.2002.