L’Inps ha trattato l’argomento nelle circolari n. 122/2021; 33/2021; mess. n. 831/2021; mess. n. 2434/2021; mess. 403/2022; circ. n. 90/2022; mess. n. 4695/2023; circ. n. 82/2024.
La decontribuzione spetta dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2029, per i rapporti di lavoro dipendente, per le sedi di lavoro situate nelle regioni Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, in misura differenziata pari:
- al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
La Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30 giugno 2024, termine ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 come anticipato dal MdL con comunicato stampa del 25 giugno 2024 ma limitatamente ai rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, escludendo quindi i lavoratori assunti dopo tale data.
La misura trova applicazione anche in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024 se entro la data del 30 giugno 2024 è stato instaurato il rapporto di lavoro a tempo determinato.
Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, Il beneficio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle regioni già menzionate vale a dire: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Su specifica richiesta del datore di lavoro interessato l’Inps territorialmente competente, dopo aver effettuato i dovuti controlli, attribuisce alla matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”. L’esonero non prevede un limite individuale di importo. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Sono esclusi dalla decontribuzione oltre ai premi e ai contributi dovuti all’Inail, il contributo 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione, il contributo Tfr al Fondo Tesoreria, il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS, il contributo di solidarietà 10% sui versamenti a previdenza e assistenza sanitaria integrativi, il contributo di solidarietà per i lavoratori del settore dello sport e dello spettacolo. il periodo di fruizione dell’esonero contributivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Benchè non specificato dall’Inps, si ritiene sgravabile il contributo IVS 0,50% TFR previsto dall’art. 3, c. 15, della L. n. 297/1982. Una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa.
L’agevolazione contributiva spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico. Non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è, invece, subordinato al possesso del DURC, ferme restando l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e dei CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e sempreché non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
La cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, si applica sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo quali ad esempio l’incentivo all’assunzione di over 50, disoccupati da almeno 12 mesi, sia con riferimento agli incentivi di tipo economico quali ad esempio l’incentivo per l’assunzione di disabili, o l’incentivo all’assunzione di beneficiari di Naspi. Laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti gli stessi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
UniEmens.
I datori di lavoro devono indicare i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
A partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2024 (obbligatoria da Agosto 2024), per esporre il beneficio spettante i datori di lavoro devono valorizzare in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: in <CodiceCausale> il valore “DESU”; in <IdentMotivoUtilizzoCausale> la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e nell’attributo “TipoIndentMotivoUtilizzo” il valore “DATA”; in <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; in <ImportoAnnoMeseRif> l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. Fino a Luglio 2024 vi è la facoltà di utilizzare la vecchia struttura dell’elemento <InfoAggCausaleContrib> che nella versione precedente richiedeva di indicare in <IdentMotivoUtlizzoCausale” il valore “N”.