Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da Covid--19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 1, comma 161, della legge di Bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’art. 27, c, 1, del Dl.  n. 104/2020 (c.d. Decontribuzione sud), si applichi fino al 31 dicembre 2029. L’Inps ha trattato l’argomeno nelle circolari n. 122/2021; 33/2021; mess. n. 831/2021; mess. n. 2434/2021; mess. 403/2022; mess. n. 90/2022.

La decontribuzione spetta dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2029, per i rapporti di lavoro dipendente, per le sedi di lavoro situate nelle regioni Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, in misura differenziata pari:

Con la circolare n. 33/2021, l’Inps ha fornito indicazioni operative limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 oggetto di autorizzazione da parte della Commissione europea da intendersi estese fino al 30 giugno 2022. Con la circolare n. 90/2022 l’Inps ha fornito indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’agevolazione contributiva limitatamente al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, Il beneficio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle regioni già menzionate vale a dire: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Su specifica richiesta del datore di lavoro interessato l’Inps territorialmente competente, dopo aver effettuato i dovuti controlli, attribuisce alla matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L” (con validità prorogata al 31 dicembre 2022). L’esonero non prevede un limite individuale di importo. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Sono esclusi dalla decontribuzione oltre ai premi e ai contributi dovuti all’Inail, il contributo 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione, il contributo Tfr al Fondo Tesoreria, il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS, il contributo di solidarietà 10% sui versamenti a previdenza e assistenza sanitaria integrativi, il contributo di solidarietà per i lavoratori del settore dello sport e dello spettacolo. il periodo di fruizione dell’esonero contributivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Benchè non specificato dall’Inps, si ritiene sgravabile il contributo IVS 0,50% TFR previsto dall’art. 3, c. 15, della L. n. 297/1982.  Una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa. 

L’agevolazione contributiva spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico. Non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è, invece, subordinato al possesso del DURC, ferme restando l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e dei CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e sempreché non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

La cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, si applica sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo quali ad esempio l’incentivo all’assunzione di over 50, disoccupati da almeno 12 mesi, sia con riferimento agli incentivi di tipo economico quali ad esempio l’incentivo per l’assunzione di disabili, o l’incentivo all’assunzione di beneficiari di Naspi. Al riguardo l’Inps precisa che laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti gli stessi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.

Nella denuncia UniEmens, i datori di lavoro devono indicare i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Fino al 30 giugno 2022, il beneficio spettante va esposto all’interno dell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> indicando il codice “ACAS” nell’elemento <TipoIncentivo>. A partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2022, per esporre il beneficio spettante i datori di lavoro devono valorizzare in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: in <CodiceCausale> il valore “DESU”; in <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore “N”; in <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; in <ImportoAnnoMeseRif> l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Con il messaggio n. 2434/2021 l’Inps ha chiarito che la Decontribuzione sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso (2021).

La Commissione UE ha approvato, con decisione del 6/12/2022, la richiesta del MdL di autorizzare l'estensione fino al 31 dicembre 2023 della durata della Decontribuzione SUD.

Dopo le modifiche introdotte il 20 luglio 2022, la Commissione UE ha apportato ulteriori modifiche il 28 ottobre 2022, tra le quali l’incremento dei massimali rispetto a quelli previsti in precedenza.

In particolare, l’importo massimo complessivo dell’aiuto non deve superare:

- €250.000 per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (prima il limite era di €62.000);

- €300.000 nel settore della pesca e dell'acquacoltura (prima il limite era di 75.000 euro);

- €2.000.000 per le imprese in tutti gli altri settori (prima il limite era di €500.000).

Con il mess. n. 4593/22, l’Inps, prendendo atto della decisione della Commissione europea del 6/12/2022, comunica l’avvenuta estensione per ulteriori 12 mesi, della durata dell’esonero contributivo confermando le modalità operative già in uso per il periodo luglio - dicembre 2022.