L’art. 26 del Dl n. 13/2023 (Decreto “PNRR”) conv. in L. n. 41/2023 introduce un nuovo esonero dal versamento dei complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei datori di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a  €3.750 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile,  per  ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unita' di personale  in  possesso del titolo di dottore di ricerca o che e'  stato  titolare  di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre  2010, n.  240.  Resta ferma l'aliquota di computo delle   prestazioni pensionistiche.  L’esonero può essere fruito per un periodo massimo di 24 mesi a far data dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 31 dicembre 2026. Ciascuna impresa puo' far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/2013. L'esonero si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a €7.500 per ciascuna unita' di personale assunta a tempo indeterminato.

Il Decreto n. 644 del 15 maggio 2024 disciplina le modalità e i termini per la concessione dell’esonero. L’incentivo si rivolge alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo, previste dall’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR.

Misura, termini di utilizzo del beneficio e coordinamento con altri incentivi. Alle imprese beneficiarie (c.d. soggetti attuatori) viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di €3.750 all’anno, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero si applica per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque

non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a €7.500 per ciascun dipendente assunto. Per le assunzioni dal 1° gennaio 2025, il beneficio è riparametrato su base mensile e comunque applicato non oltre il 31 dicembre 2026.

Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di 2 posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata. L’esonero contributivo non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro.

Compaibilità con la normativa in materia di Aiuti di Stato. L’esonero in esame può essere legittimamente fruito nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in regime di aiuti “de minimis”. Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) si occuperà degli adempimenti correlati al Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Condizioni di spettanza. Per accedere all’esonero contributivo è necessario dimostrare:

– in possesso del titolo di dottore di ricerca oppure;

– che sono o sono stati titolari di contratti ricerca presso università o enti di ricerca (art. 22,

Legge n. 240/2010) oppure;

– che sono o sono stati ricercatori a tempo determinato presso università (art. 24, Legge n.

240/2010);

Procedimento di ammissione all’esonero. Ai fini dell’accesso al beneficio l’impresa che partecipa al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo (c.d. soggetto proponente) è tenuta a compilare la domanda di accesso all’esonero contributivo, in modalità telematica, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR e accessibile al link https://dottoratiimprese.mur.gov.it, a partire dal 16 maggio 2024 (ore 12:00).

L’esonero contributivo è riconosciuto dal MUR secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o suo delegato, dovrà, a pena di

esclusione, essere corredata dalla documentazione (Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto in esame) comprovante il possesso dei requisiti attestanti l’ammissibilità all’esonero unitamente

alle copie conformi dei contratti di lavoro del personale assunto, del Modello Unilav di comunicazione dell’assunzione e, in caso di sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, alla delega di autorizzazione alla sottoscrizione della domanda di accesso

all’esonero contributivo.

Il MUR, ricevuta la domanda di accesso all’esonero contributivo, verifica la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

In caso di carenze di elementi formali della domanda, il MUR assegna un termine di 5 giorni per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la domanda è rigettata.

All’esito delle verifiche, il MUR comunica, mediante la piattaforma informatica, l’esito della richiesta di ammissione all’esonero contributivo e precisamente:

Obblighi del soggetto attuatore. L’impresa, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento PNRR, ha l’obbligo di: