I giorni di assenza dal lavoro e di presenza ai seggi

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Ultima modifica: 13 Aprile 2022

Riferimenti normativi (D.P.R. n. 361/57 art. 119)

Funzioni presso i seggi elettorali. I giorni di assenza dal lavoro e di presenza ai seggi elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Anche se l'attività prestata al seggio copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che quindi deve essere considerato retribuito interamente. 


Ciò significa che i lavoratori hanno diritto al pagamento della normale retribuzione, in aggiunta alla retribuzione mensile normalmente percepita, o in alternativa a riposi compensativi per i giorni festivi (la domenica) o non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (la legge non precisa le modalità di scelta fra riposo compensativo e retribuzione. Per il principio del riposo settimanale, il lavoratore ha diritto al godimento dei riposi compensativi nel periodo immediatamente successivo alle operazioni elettorali: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato non è lavorativo) o nel giorno successivo se il sabato è lavorativo. La rinuncia al riposo deve essere formalmente accettata dal lavoratore.    

Per i giorni in cui non è prevista la prestazione lavorativa il lavoratore ha diritto  a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che andranno a sommarsi a quelle normalmente spettanti.   

Documentazione. L'adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione del presidente del seggio, recante la data e l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni.

 

Ritenute fiscali. Il datore di lavoro deve effettuare le ritenute sulle retribuzioni erogate.

Non è peraltro soggetto a ritenuta d'imposta, a norma dell'art. 9, comma 2, L. n. 53/1990, il compenso erogato dalla Pubblica Amministrazione ai componenti dei seggi elettorali in quanto avente natura di rimborso spese.

Stage o tirocinio

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Ultima modifica: 08 Aprile 2022

Definizione

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla   formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente   riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare. Si configura come un rapporto triangolare tra tirocinante, l'azienda ospitante e l'ente promotore allo scopo di favorire l'arricchimento di conoscenze e competenze professionali e l'inserimento lavorativo. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra i soggetti coinvolti. Si differenzia dall'alternanza scuola-lavoro in quanto questa si caratterizza come alternativa al metodo in aula, finalizzata ad offrire una conoscenza teorica e pratica di alcune competenze. 

La competenza in materia di formazione e quindi anche dei tirocini è affidata dalla Costituzione (art. 117) alle Regioni, pertanto, il tirocinio sarà regolato dalle norme della Regione dove lo stage è realizzato. Per l'art. 2, c. 5-ter D.L. n. 76/2013, le imprese che attivano tirocini formativi e di orientamento possono, ma non in via obbligatoria, fare riferimento alla disciplina regionale ove è ubicata la sede legale dell'impresa e non alla Regione ove si svolge il tirocinio.

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L'apprendistato

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Ultima modifica: 06 Aprile 2022

Il D.Lgs. n. 81/2015 (artt. 41-47) ridisegna la disciplina di questa tipologia contrattuale abrogando il Testo unico D.Lgs. n. 167/2011. Il provvedimento citato, contiene una disciplina comune alle tre tipologie di apprendistato (artt. 42, 46 e 47) e una regolamentazione specifica per ognuna di esse (artt. 43, 44 e 45). Con la circ. n. 108/2018 l'Inps riassume le caratteristiche di questa tipologia contrattuale in tutte le sue forme. 

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Visite di controllo e sanzioni per assenza alla visita

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Ultima modifica: 12 Aprile 2022

Il datore di lavoro non può compiere direttamente gli accertamenti sull'assenza del lavoratore per malattia e infortunio. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300, su richiesta dell'Inps o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari che collaborano con l'Inps iscritti negli elenchi provinciali.

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Periodo di prova

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Ultima modifica: 04 Aprile 2022

È un periodo di tempo, la cui durata è stabilita dai CCNL con riguardo alla qualifica ed all'inquadramento del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro, pur pienamente operante nei suoi effetti, può essere interrotto da una delle parti senza obbligo di motivare la decisione nè di preavviso o di pagare indennità sostitutiva. La disciplina del patto di prova si applica anche al pubblico impiego dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dall'anno 2001.

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  1. Libri obbligatori per il datore di lavoro
  2. Il Libro Unico del Lavoro
  3. Definizione di rapporto di lavoro subordinato

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