Il datore di lavoro deve tenere, aggiornare e conservare una serie di libri connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro:
a) il Libro Unico del Lavoro (Lul) costruito sulla base di due elementi: il dettaglio delle presenze del lavoratore e lo sviluppo del trattamento retributivo (D.L n. 112/2008, art. 39; DM 9/7/2008, art. 1). La circolare del ministero del lavoro n. 20/2008 specifica i soggetti obbligati, le modalità ed il luogo di tenuta, il contenuto delle registrazioni, i profili sanzionatori e gli obblighi inerenti all'esibizione e la conservazione del Libro unico. L'obbligo scatta dall'assunzione del primo dipendente o collaboratore coordinato e continuativo;
b) un registro per le visite mediche (cartella sanitaria) su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e con i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A, quando la natura dell'attività prevede l'obbligo delle visite preventive e periodiche con annotazione del giudizio relativo alla mansione specifica. Non è prevista alcuna vidimazione.
Il D.Lgs. n. 151/2015 ha abolito l'obbligo di tenuta del Registro Infortuni vidimato dall’ASL competente nell'ambito territoriale in cui ricade il luogo dove ha sede l'azienda.