A norma dell'art. 51, c. 3, del DPR 917/86 (Tuir) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a dipendenti non concorre a formare la base imponibile previdenziale e fiscale, se, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d'imposta al limite ordinario di €258,23 mentre concorre interamente se superiore a tale limite. Il suddetto limite è stato innalzato, per l’anno 2023, a €3.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, con riferimento ai beni ceduti e ai servizi erogati ivi incluse le somme erogate o rimborsate “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”).
Con i messaggi n. 3884/2023 e n. 4027/2023 l’Inps ha illustrato il quadro normativo di riferimento e ha fornito le istruzioni operative sulle modalità di conguaglio (in particolare è stato previsto l’utilizzo delle variabili retributive in UniEmens per le situazioni creditorie). Nelle ipotesi in cui a seguito della variazione della retribuzione imponibile, derivante dalla applicazione della disciplina dei fringe benefits, i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero contributivo previsto dall’art. 1, c. 281, della LdB 2023 e dall’art. 39 del D.L. n. 48/2023 gli stessi dovranno avvalersi dell’invio di flussi di regolarizzazione DMVig.
L’art. 1, cc. 16-17 della L. n. 213/2023 (di Bilancio 2024) ha introdotto per l’anno 2024 due nuove soglie di esenzione fiscale (e contributiva) dei fringe benefit: €1.000 per la generalità di lavoratori dipendenti senza figli a carico; €2.000 per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico. I citati due limiti includono le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e per gli affitti e gli interessi sui mutui per la prima casa.
Per beneficiare del valore massimo di €2.000 occorre che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico (tale condizione era già prevista anche nel 2023 per l’innalzamento della soglia da €258,23 a € 3.000.)
In mancanza di tale dichiarazione del lavoratore dipendente, l’agevolazione non può essere riconosciuta. L’adempimento della dichiarazione è necessario anche per consentire al datore di lavoro la corretta compilazione della sezione della CU “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” (Ris. Ade n. 55/2023).
Sull’innalzamento a € 2.000 del limite di esenzione dei fringe benefit, valgono le precisazioni fornite dall’AdE (circ. n. 23/2023) con riferimento al maggior limite di € 3000 previsto per l’anno 2023.
Nell’ambito dei beni ceduti sono inclusi, oltre ai beni in natura il valore convenzionale del fringe benefit auto, il valore imponibile dei prestiti aziendali, la rendita catastale per alloggio aziendale, i premi assicurativi extra professionali, nonché i welfare contrattuali, alloggio dato in uso ai dipendenti, autovettura concessa ad uso promiscuo, buoni benzina, buoni spesa, prestiti, pacco natalizio, polizze assicurative extraprofessionali, utenze per uso domestico (acqua, energia elettrica e riscaldamento).
La legge n. 208/2015 ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei benefits, che l'erogazione da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Per la determinazione del limite occorre tenere conto anche dei beni o servizi ceduti da precedenti datori di lavoro. Pertanto, in considerazione del fatto che il limite può essere raggiunto anche per effetto di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro nel medesimo periodo d'imposta, può essere necessario procedere ad operazioni di conguaglio. Può infatti accadere che dalla Cu presentata dal lavoratore ad un successivo datore di lavoro sia evidenziata un'erogazione liberale in natura non assoggettata a contribuzione e trattenuta fiscale in quanto inferiore alla franchigia ma che aggiunta con quella erogata dal secondo datore di lavoro generi con il cumulo i presupposti per l'operazione di conguaglio.
Ai soli fini previdenziali l'Inps ha precisato che in caso di superamento del limite di esenzione, l'azienda che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogato, mentre ai fini fiscali dovrà tener conto dell'intero valore e deve essere trattenuta anche l'Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro.
Fringe benefit: operazioni di conguaglio contributivo 2023 (Inps mess. n. 3884 /2023). Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti (€3.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico e €258,23 per i lavoratori dipendenti in generale senza figli a carico) si deve tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve osservare le seguenti modalità:
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. Esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens. Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere:
Se l’eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:
Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.
Bonus “carburante” (art. 1, c. 1 Dl n. 5/2023). L’agevolazione prevista all’art. 1, c. 1, del Dl n. 5/2023 per l’anno 2023 del c.d. “bonus carburante” non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite di € 200. Rileva solo ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo. Il “bonus carburante” costituisce un’ulteriore agevolazione con efficacia ai soli fini fiscali rispetto a quella prevista dall’art. 40, c. 1, del dl n. 48/2023 (elevazione fino a €3.000 della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi concessi ai lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti privati e pubblici per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale). Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a €200, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di €3.000 o €258,23, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. |
Prestiti aziendali agevolati (art. 51, c. 4, lett.b Tuir): è un caso particolare di fringe benefit. Per la determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (base imponibile contributiva e fiscale), dall’1.1.2023 (con effetto retroattivo come previsto dalla LdB 2024), si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno previsto dalla disposizione originaria) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti (art. 3, c. 3-bis, L. n. 191/2023). Tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata. La norma si applica anche ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro ha stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, rientrano nell’ambito di questa previsione, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre ne restano esclusi le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.
Esempio. Prestito a tasso fisso concesso dal 24/10/2024 ad un dipendente per un importo pari a €10.000 a tasso zero. Il calcolo del fringe benefit è il seguente: (Interessi TUR al 24/10/2024 (data concessione prestito a tasso fisso) - Interessi applicati sul finanziamento) x 50% (10.000 x 3,40% x 69/365 - 0) x 50% = 64,27 x 50% = €32,14.). Il benefit quantificato è, comunque, soggetto al limite di esenzione per l’anno 2024, fino a € 1.000 (elevato a € 2.000 se si hanno figli fiscalmente a carico) su base annua, fissato dall'art. 51, c. 3 del TUIR. I suddetti limiti di esenzione previsti per l’anno 2024 includono anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il momento impositivo dell'eventuale fringe benefit è quello del pagamento delle singole rate di prestito, come previsto dal piano di rimborso. È stato chiarito (AdE Ris. n. 44/2023) che nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir, il calcolo deve essere effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento.
Auto aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. a Tuir): deve essere verificata la quantificazione del benefit (valore dell'utilizzo in forma privata dell'auto di proprietà del datore di lavoro assegnata in uso promiscuo al lavoratore) sulla base della formula convenzionale stabilita dal Tuir e del corrispondente inserimento nella retribuzione imponibile del dipendente ai fini contributivi e fiscali. La legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), art. 1, c. 632 ha modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo. In particolare, è previsto che ai fini della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI. Per gli altri veicoli, la percentuale è pari al 30% in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. A decorrere dall’anno 2021, la percentuale è elevata al 50% in caso di emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60% per i veicoli con valori di emissioni superiore a 190 g/Km. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31/12/2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Pertanto, con riferimento a tali contratti si applica la percentuale del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle ACI.
Le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI (Fringe Benefit 2024) sono state pubblicate nella GU n. 298 del 22 dicembre 2023.