Definizione

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla   formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente   riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare. Si configura come un rapporto triangolare tra tirocinante, l'azienda ospitante e l'ente promotore allo scopo di favorire l'arricchimento di conoscenze e competenze professionali e l'inserimento lavorativo. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra i soggetti coinvolti. Si differenzia dall'alternanza scuola-lavoro in quanto questa si caratterizza come alternativa al metodo in aula, finalizzata ad offrire una conoscenza teorica e pratica di alcune competenze. 

La competenza in materia di formazione e quindi anche dei tirocini è affidata dalla Costituzione (art. 117) alle Regioni, pertanto, il tirocinio sarà regolato dalle norme della Regione dove lo stage è realizzato. Per l'art. 2, c. 5-ter D.L. n. 76/2013, le imprese che attivano tirocini formativi e di orientamento possono, ma non in via obbligatoria, fare riferimento alla disciplina regionale ove è ubicata la sede legale dell'impresa e non alla Regione ove si svolge il tirocinio.

Il 24 gennaio 2013 è stato siglato un accordo tra Governo, Regioni che stabilisce standard minimi uniformi su tutto il territorio nazionale, lasciando inalterata la facoltà delle Regioni di stabilire condizioni di maggior tutela. Ma l'attuazione a livello regionale presenta un quadro molto articolato con differenze su diversi aspetti. Notevole è la fluttuazione in aumento dell'importo dell'indennità minima mensile di partecipazione che le linee guida nazionali fissano a 300 euro e la differenza circa il numero di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni dell'impresa e alla possibilità di avere tirocinanti in assenza di dipendenti. Elementi di differenziazione si riscontrano anche nella base di lavoratori su cui procedere al computo dei tirocinanti. Secondo le indicazioni nazionali si dovrebbero considerare solo i dipendenti a tempo indeterminato ma diverse regioni includono anche quelli a termine, i collaboratori e altre figure.

Con l'accordo Governo e Regioni del 25 maggio 2017 vengono aggiornate le Linee guida in materia di tirocini che le Regioni si sono impegnate a recepire.     

La legge distingue i seguenti tipi di tirocinio:

- formativo (curriculare), inserito nel piano di studio dei percorsi scolastici da istituzioni formative al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e quindi all'interno di iniziative scolastiche ossia tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie (non rientrano tra le presenti linee guida);

- formativo e di orientamento (extracurriculari), promosso da soggetti ed istituzioni che nell'ambito delle politiche del lavoro agevolano le scelte professionali mediante una conoscenza diretta dell'ambiente lavorativo (per diplomati e laureati);

- tirocini extracurriculari finalizzati ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento al lavoro di soggetti disoccupati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 ossia soggetti che hanno già avuto esperienze lavorative ma che si trovano senza occupazione, compresi i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Sono finalizzati a percorsi di recupero occupazionale.

- tirocini con categorie disabili ai sensi della legge n. 68/99 e persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991.

I tirocini del 1° tipo sono tirocini inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici ossia esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione la cui finalità non è quella di favorire l'inserimento lavorativo. Trattasi di stage promossi e gestiti da istituzioni formative a favore dei propri studenti frequentanti per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Il Ministero del lavoro ha precisato che questo tipo di stage non è precluso agli studenti laureandi, tesisti, partecipanti a master e i dottorandi a condizione che siano promossi dalle scuole e dalle università e svolti all'interno dei piani di studio con il rinvio alle norme interne dei singoli atenei. Non sono ammessi stage dopo master o dottorati di ricerca e non rientrano tra i tirocini in questione i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali.

I tirocini formativi e di orientamento si effettuano dopo il corso di studi e sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro. Rientrano in questa categoria gli stagisti con diploma di scuola dell'obbligo, di scuola superiore, con diploma professionale, laurea breve o normale conseguito entro e non oltre 12 mesi. 

I tirocini con categorie svantaggiate a favore di disabili, invalidi fisici e psichici, ecc. (categorie individuate dalle regioni) sono regolati dalla normativa regionale o dalla legge n. 68/1999.

Il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie. I tirocinanti devono essere soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e devono avere compiuto 16 anni di età. Non sussistono limiti massimi di età e pertanto possono essere svolti da giovani, disoccupati adulti senza limiti di età.

I cittadini extracomunitari, senza permesso di soggiorno, possono fare ingresso in Italia per uno stage previo rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio o formazione nei limiti di un contingente annualmente stabilito da apposito decreto.

L’art. 1, cc. 720-726 della L. n. 234/2021 (di Bilancio 2022) ha previsto la revisione della disciplina del Tirocinio. E’ previsto che il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e)  previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

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