Il DL. n. 105/2023 convertito in legge n. 137/2023 ha previsto l’abolizione degli obblighi relativi sia all’isolamento che all’autosorveglianza da parte dei soggetti colpiti dal virus Covid-19. Per quanto concerne l’obbligo di isolamento, che era previsto per i soggetti risultanti positivi al Covid-19 con un test diagnostico molecolare o antigenico, cessa di validità e al soggetto positivo è consigliato di osservare le misure di precauzione al fine di prevenire la trasmissibilità. Tali misure sono elencate nella circ.del Ministero della Salute n. 25613/2023 avente ad oggetto l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione alla trasmissione del virus Covid-19 e risultano essere:
- nel caso di contatti con altre persone indossare la mascherina chirurgica o FFP2;
- rimanere a casa in caso di sintomaticità;
- adottare una corretta igiene delle mani;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
- evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in stato di gravidanza e, in generale, evitare di frequentare ospedali o RSA.
Operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Si rileva l’importanza di evitare gli ambienti lavorativi in caso di positività al Covid-19.
Persona fragile o immunodepressa. Nel caso i sintomi persistano per oltre tre giorni oppure se le condizioni cliniche peggiorano, è importante contattare il proprio medico curante.
Persone entrate in contatto con soggetti positivi al virus Covid-19 nei giorni immediatamente precedenti. Nessun obbligo particolare in quanto non si applica nessuna misura restrittiva, con le raccomandazioni di:
- fare attenzione all’eventuale comparsa di sintomi correlati al virus (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza);
- procedere all’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare nel caso di manifestazione di sintomi ricollegati al Covid-19;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in stato di gravidanza.
Gestione dei rischi di trasmissione da parte datori di lavoro. Al datore di lavoro non sono rivolti obblighi particolari per la gestione dei possibili rischi inerenti alla trasmissione del virus.
Rimane però opportuno che vengano ricordate ai lavoratori, anche attraverso una semplice informativa, le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute ai soggetti positivi, i quali, hanno diritto comunque ad accedere ai luoghi di lavoro. Non risulta al riguardo obbligatorio da parte del datore di lavoro neanche la fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Permangono sempre valide in generale le regole per una adeguata igiene delle mani (ed aerazione dei locali), la relativa cartellonistica può rimanere affissa all’interno degli ambienti di lavoro, mentre sembra opportuno eliminare la segnaletica non più necessaria (obbligo del distanziamento o uso della mascherina, etc. se ancora presente. Risulta privo di efficacia anche l’obbligo, che era stato fissato dalla circolare del Ministero della Salute dell’aprile 2021, di procedere a visita medica per verificare l’idoneità alla mansione da parte del medico competente per il rientro di lavoratori che fossero stati ricoverati in quanto affetti da Covid-19. Un lavoratore affetto da Covid-19 può dunque accedere ai luoghi di lavoro utilizzando le raccomandazioni del Ministero della Salute ed il datore di lavoro, conseguentemente, non ha particolari adempimenti a cui fare fronte, se non sensibilizzare il rispetto delle regole consigliate per evitare comunque la trasmissibilità del virus.