Il datore di lavoro non può compiere direttamente gli accertamenti sull'assenza del lavoratore per malattia e infortunio. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300, su richiesta dell'Inps o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari che collaborano con l'Inps iscritti negli elenchi provinciali.
Per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a rischio il legislatore acconsente che il datore di lavoro si avvalga della collaborazione di un medico di sua fiducia; ma per verificare la regolarità dello stato di malattia o infortunio il legislatore impone che il datore di lavoro ricorra al controllo imparziale di medici del servizio sanitario pubblico. Pertanto, anche nelle aziende in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ed è stato nominato a tal fine un medico competente, continua a trovare applicazione il divieto di accertamenti sanitari privati sulle assenze per malattia o infortunio al lavoratore. Questo vincolo non preclude al datore di lavoro di accertare le circostanza di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia. Si tratta della possibilità per il datore di lavoro di accertare lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività, violando il dovere di non pregiudicare la guarigione. Al verificarsi di questa situazione risulta legittimo il licenziamento per giusta causa.
La materia è regolamentata dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000 e, per le amministrazioni pubbliche, il D.Lgs. n. 75/2017 e da ultimo il decreto n. 206/2017. In base all'art. 5 della legge n. 693/1983 per l'effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori, l'Inps istituisce presso le proprie sedi apposite liste speciali formate da medici a rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni e medici liberi professionisti ai quali possono far ricorso gli Istituti previdenziali o i datori di lavoro, attraverso richieste dirette alle competenti sedi dell'Inps (compito solitamente demandato alle ASL). Nei casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali, l'Inps non potrà effettuare la visita di controllo. Queste sono di competenza esclusiva dell'Inail.
Procedura telematica. (D.Lgs. n. 165/2001; L. n. 311/2004; L. n. 296/2006; L. n. 183/2010; D.Lgs. n. 75/2017)
Dal 1° ottobre 2011 (Inps circ. n. 117 e 118/2011) l'Inps gestisce in modalità telematica anche le visite domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che disposte d'ufficio mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato.
Conseguentemente, è attivata, per i datori di lavoro la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia. Tutte le richieste dovranno essere telematiche attraverso il portale Inps – servizio "Richiesta visita medica di controllo" con accesso tramite Pin. Le richieste possono essere inoltrate nell'arco delle 24 ore ed inoltrate dall'Inps immediatamente al medico che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata se la richiesta è effettuata nelle ore antimeridiane e, non oltre la giornata successiva negli altri casi.
Il servizio di richiesta delle visite di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'indennità economica di malattia all'Istituto. La richiesta viene indirizzata alla sede competente per residenza o reperibilità del lavoratore e può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta. E' possibile richiedere anche una visita ambulatoriale Inps, per casi eccezionali e motivati; deve però essere verificata la fattibilità organizzativa e temporale. La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno di assenza del lavoratore e una stessa malattia può essere controllata più volte nel periodo di prognosi indicato dal certificato medico.
Dal 1° settembre 2017 è operativo il Polo unico per le visite fiscali (D.Lgs. n. 75/2017; mess. Inps n. 3265/2017 rivolto alle Pubbliche amministrazioni) che accentra nell'Inps la competenza esclusiva a svolgere visite fiscali sia su richiesta dei datori di lavoro pubblici e privati sia d'ufficio. Tra tutti i certificati di malattia ricevuti il sistema informatico dell'Inps è in grado di individuare quelli più anomali.
Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico è tenuto a redigere in quattro esemplari, su apposito modulo fornito dall'Inps, il referto indicante la capacità o incapacità al lavoro riscontrata, la diagnosi e la prognosi. L'Inps, acquisito il referto lo comunica entro 24 ore al datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare all'Inps, per ogni visita medica richiesta il compenso erogato al medico. A tale importo va aggiunto un importo fisso che varia in funzione dell'indirizzo di reperibilità indicato dal lavoratore (da 6 a 15 euro). Solo nell'ipotesi di visite effettuate al di fuori del perimetro urbano è previsto un rimborso spese variabile.
Esito del controllo. Il medico può confermare la prognosi, ridurre la prognosi o accertare la capacità lavorativa ed in tal caso, se il lavoratore non contesta il controllo, può essere avviato al lavoro il giorno dopo anche se non lavorativo. La contestazione del lavoratore deve essere contestuale ed in questo caso è invitato a visita ambulatoriale il primo giorno successivo. La procedura prevede a seconda dei casi:
Visita presso il domicilio del lavoratore. In caso di visita domiciliare durante la quale il lavoratore risulta assente, l'annotazione dell'assenza deve essere riportata sul modulo di referto compilato dall'organo sanitario di controllo. Nel caso in cui all'indirizzo del lavoratore assente si trovi un familiare convivente non minore di anni quattordici (secondo criterio fissato dall'art. 139 del cod. proc. civ. per la notificazione degli atti giudiziari), un invito a successiva visita ambulatoriale (il primo giorno utile successivo) presso l'ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio, è consegnato nelle sue mani, raccogliendone ricevuta.
Ove non sia presente il familiare convivente la copia del modulo destinata al lavoratore e l'invito a visita ambulatoriale vengono consegnati, in busta chiusa, nelle mani del portiere dello stabile, raccogliendone ugualmente ricevuta, o immessa nella cassetta delle lettere del lavoratore.
Il modulo di referto in questione dovrà chiaramente riportare l'ora e il giorno dell'accesso e i motivi per i quali non è stato possibile effettuare la visita di controllo.
Copia dello stesso modulo dovrà essere trasmessa alla competente sede, provinciale o zonale, dell'Inps, e ciò anche quando la visita di controllo domiciliare sia stata disposta direttamente su richiesta del datore di lavoro.
Ove la consegna dell'invito ambulatoriale non possa essere effettuata nelle mani del familiare convivente o del portiere, e nei casi in cui il lavoratore, invitato a visita ambulatoriale mediante immissione dell'invito nella cassetta della posta, non si sia presentato all'ora e nel giorno indicati, la ASL provvederà ad invitare nuovamente il lavoratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo dello stesso modulo.
Una recente circolare Inps ha chiarito che nel caso in cui il lavoratore risulti assente ma prima che il medico si allontani dall'abitazione diviene reperibile perché in altre dipendenze della casa, non si fa luogo a sanzioni. Diverso il caso in cui il lavoratore diviene reperibile ma proviene dall'esterno dell'abitazione. In questo caso la visita domiciliare può comunque aver luogo ma risulta applicabile la sospensione dell'indennità, in mancanza di validi motivi di giustificazione. Non viene sanzionato il giorno dell'assenza perché coperto dal controllo.
Visita ambulatoriale. Quando il controllo medico viene disposto direttamente mediante visita ambulatoriale, l'invito viene spedito al lavoratore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con lo stesso modulo di cui al punto precedente (sul quale ovviamente non sarà contrassegnata la parte relativa alla constatazione dell'assenza a visita domiciliare).
La mancata presentazione a visita nel giorno indicato nell'invito deve essere tempestivamente comunicata alla sede Inps che provvederà a notificarla al lavoratore interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno allegando copia del referto ed a richiedere documentazione delle eventuali cause giustificative, da fornire entro 10 giorni.
Per ciascuna comunicazione di assenza verranno, anche, forniti all'Inps gli estremi della relativa raccomandata di convocazione a visita, la cui documentazione dovrà essere fornita allo stesso Inps in caso di necessità (constatazioni, ecc.).
Fasce di reperibilità. Con decreto 8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. 33 del 7 febbraio 1985, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha apportato modifiche all'art. 4 dello schema-tipo delle convenzioni di cui al DM 25/2/84, emanate ai sensi dell'art. 5, c. 9 del DL 12.9.1983, n. 463 convertito con modificazioni nella L. 11.11.1983, n. 638. Di conseguenza, a decorrere dal 7.2.1985 le visite di controllo domiciliari vanno effettuate entro fasce di reperibilità del lavoratore fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni compresi i domenicali o i festivi. Per i lavoratori del settore pubblico dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il giustificato motivo previsto dalla legge citata, che consente al lavoratore di assentarsi dal proprio domicilio anche durante le fasce orarie di reperibilità, non può essere inteso come qualunque motivo di convenienza o di opportunità, ma deve consistere in una improvvisa e indifferibile necessità che richieda la presenza del lavoratore in un luogo diverso dal proprio domicilio.
Il Min. Lav. con il decreto 11 gennaio 2016 (circ. Inps n. 95/2016) ha apportato modificazioni al decreto 15 luglio 1986 concernenti le visite di controllo da parte dell'Inps. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti dei datori di lavoro privati e pubblici per i quali l'assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita (tra cui le cure chemio terapiche) e stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Le patologie gravi devono essere confermate da idonea documentazione, mentre l'invalidità deve avere determinato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67% (sia nel settore pubblico che in quello privato). Sono inoltre escluse le assenze per infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e per i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Sanzioni per assenza non giustificata alla visita di controllo. Per assenza deve intendersi non solo l'allontanamento fisico dall'abitazione ma anche il rifiuto di sottoporsi a visita o il non permettere la visita stessa con un comportamento negligente.
Misura della sanzione. Qualora il lavoratore risulti assente alla prima o unica visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per dieci giorni. Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l'Inps sospende la metà del trattamento economico per l'ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni fino alla conclusione dell'evento morboso. Qualora risulti assente ingiustificato alla terza o successiva visita medica di controllo: interruzione dell'erogazione dell'indennità dal giorno di questa assenza. L'indennità viene corrisposta dal giorno dell'eventuale successiva visita che accerti la malattia. Il primo dei 10 giorni cui applicare la sanzione è costituito dal 1° giorno di malattia e non dal 1° giorno da indennizzare, che di massima, per l'applicazione della carenza, coincide con il quarto giorno di malattia. La sanzione è prevista dalla legge n. 638/1983, art. 5, c. 14 ed è applicata dall'Inps ed anche dall'azienda se, come di norma avviene, la disposizione è richiamata dai CCNL (carenza e quota integrativa a carico del datore di lavoro) oppure sanzione di altro tipo. A questo fine devono essere presi in considerazione tutti i giorni di calendario. Anche se l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio con i contributi previdenziali, ove essa risulti indebitamente percepita in ragione dell'assenza al controllo, legittimato all'azione di restituzione è l'Inps e non il datore di lavoro (Cass. 15.11.2002, n. 16140).
L'assenza ingiustificata alla visita domiciliare seguita da regolare presentazione alla visita ambulatoriale comporta la perdita dell'indennità per i primi 10 giorni, comunque non oltre il giorno precedente la presentazione presso l'ambulatorio. Se l'assenza alla visita domiciliare è giustificata ma il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, consegue la perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia.
Non sono sanzionabili i periodi di ricovero ospedaliero, o già accertati da precedente visita di controllo. Il provvedimento in questione riguarda tutti i lavoratori - sia a tempo determinato che indeterminato - e deve essere adottato nella ipotesi di assenza a visita di controllo; e, cioè, sia nei casi di assenza dell'interessato in occasione delle visite di controllo domiciliari sia nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale. La sanzione dispiega efficacia soltanto nell'ambito dello stesso episodio morboso. Di conseguenza, gli effetti della sanzione per assenza ingiustificata riscontrata durante la prima malattia non hanno rilievo in relazione al secondo episodio morboso costituente ricaduta del precedente. La variazione della diagnosi intervenuta durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia non produce effetti ai fini della operatività della sanzione.
L'irreperibilità di un lavoratore alla visita di controllo, se è rilevante nei rapporti con l'Inps, non comporta che l'assenza sia ingiustificata e quindi non motiva il licenziamento, salvo che sia provata una truffa nei confronti dell'azienda.
L'originaria norma contenuta nell'art. 5, c. 14, del DL 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11.11.1983, n. 638, testualmente disponeva: "Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo, senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988, ha dichiarato illegittimo il predetto art. 5, c. 14, nella parte in cui non prevedeva una seconda visita medica di controllo prima della scadenza dal diritto al trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni. In sostanza, a seguito della sopracitata sentenza, le due sanzioni (decadenza, rispettivamente, al 100 e al 50%) sono divenute autonome tra loro, fondendosi su due distinti accertamenti sanitari sia domiciliari che ambulatoriali. Come precisato dall'Inps, giova ricordare che, ancorché la sentenza in parola preveda letteralmente la decadenza nella misura del 50% solo dopo l'effettuazione di una seconda "visita", in realtà tutte le argomentazioni svolte dalla Corte portano a concludere per la irrogabilità della predetta sanzione, a decorrere dall'11° giorno sanzionabile, solo dopo una seconda "assenza".
Per meglio chiarire la portata innovativa della sentenza della Corte Costituzionale si formulano i seguenti esempi:
1) malattia dall'1 al 22 novembre (1° certificato fino al 15 novembre, 2° certificato fino al 22 novembre).
Visita domiciliare 12/11 assente ingiustificato: dall'1 al 10 sanzione al 100%.
Visita ambulatoriale 13/11 si presenta con conferma di prognosi: dall'11 al 22 indennità misura intera.
2) Malattia dal 2 al 25 novembre (1° certificato fino al 16 novembre, 2° certificato fino al 25).
Visita domiciliare 7/11 assente ingiustificato: dal 2 al 7 sanzione 100%.
Visita ambulatoriale 7/11 si presenta con conferma di prognosi fino al 16° - dall'8 al 16 indennità intera.
Visita domiciliare 21/11 assente ingiustificato: dal 17 al 20 sanzione 100% - dal 21 al 25 sanzione al 50%.
Periodi non sanzionabili. La legge esclude esplicitamente l'applicazione della sanzione ai periodi confermati da precedente controllo e a quelli di ricovero ospedaliero. Per quanto riguarda la non sanzionabilità dei periodi di malattia accertati da precedente visita di controllo si chiarisce che eventuali visite di controllo, successive ad una assenza ingiustificata, quando confermino lo stato di incapacità lavorativa dell'interessato, producono l'effetto della inapplicabilità della sanzione dalla data dei controlli stessi. Può verificarsi che, dopo un controllo sanitario che abbia accertato lo stato di malattia, confermando la prognosi del curante ovvero indicandone una diversa, venga successivamente disposto un altro controllo (ad esempio, su richiesta del datore di lavoro), prima della scadenza della prognosi confermata o modificata, in occasione del quale il lavoratore risulti assente. In tale ipotesi la sanzione decorrerà dal giorno in cui viene rilevata l'assenza. Tutto ciò in base al fatto che anche il lavoratore, già controllato, è tenuto all'osservanza delle fasce di reperibilità, salvo giustificato motivo, fino alla conclusione dell'evento, considerato che nei confronti dello stesso lavoratore può determinarsi la necessità di un nuovo controllo. Se l'assenza al secondo controllo viene, invece, rilevata dopo la scadenza della prognosi confermata dal precedente accertamento sanitario, la sanzione decorre dal giorno successivo alla predetta scadenza.
Motivi giustificativi dell'assenza. È prevista la non applicabilità della sanzione nei casi in cui l'assenza risulti dovuta ai seguenti giustificati motivi: "cause di forza maggiore, concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici anche presso un medico scelto dal lavoratore e lontano dalla propria abitazione, sempreché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità; nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'ammalato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare". Per quanto concerne la seconda previsione di cause giustificative dell'assenza è opportuno premettere che il concetto di "nucleo familiare", espresso nella circostanza, ha un significato più sociale che giuridico o anagrafico. Pertanto, sono da considerare compresi in esso non solo i familiari che risultino a carico o, comunque, conviventi, ma anche gli altri c.d. "stretti congiunti", quali gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle.
Nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare disposta sia d'ufficio che su richiesta datoriale, il lavoratore non avente diritto alla tutela previdenziale della malattia (senza alcuna prestazione da parte Inps) è tenuto a presentare o a trasmettere all'Inps la documentazione giustificativa nei soli casi in cui la malattia presenti caratteri prettamente sanitari per un parere medico-legale sulla giustificabilità dell'assenza. Viene quindi rimessa al datore di lavoro la valutazione finale sulla giustificabilità dell'assenza. A questo fine l'Inps ha predisposto una specifica applicazione finalizzata a fornire on line e direttamente al datore di lavoro l'esito delle suddette valutazioni se richieste in fase di richiesta di visita medica (Inps mess. n. 1270/2019).
Comunicazione della sanzione. Acquisita, da parte dell'organo che ha effettuato i controlli, la comunicazione dell'assenza (anche per i controlli richiesti autonomamente dal datore di lavoro), la sede ne darà formale notizia al lavoratore, secondo le procedure descritte successivamente, il quale, entro i successivi 10 giorni, potrà far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell'assenza. Decorso il periodo sopra indicato senza che l'assicurato abbia prodotto i necessari motivi giustificativi della mancata presentazione a visita, ovvero valutati negativamente, la sede applicherà la sanzione prevista, dandone comunicazione al lavoratore, mediante lettera raccomandata e nei casi di pagamento a conguaglio, al datore di lavoro, ai fini anche degli eventuali recuperi.
Commenti
sono risultato assente a una visita del medico fiscale perchè ho 2 citofoni uno al cancello carrabile e uno a ridosso del portone. Chi è venuto a fare il controllo ha citofonato al primo (che è rotto da 5 anni e di difficile e costosa riparazione).
Io mi trovavo in casa mia davanti al computer.
Ad oggi mi ritrovo ad aver perso ingiustamente l' indennità (tra i 150 e i 200 euro) e non conosco nemmeno il nome del personaggio che è venuto a casa mia che ha svolto il suo lavoro semplicemente premendo un bottone....e mettendo un foglio precompilato nella cassetta della posta
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