Il Dl. n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n.96/2017, disciplina le prestazioni occasionali (art. 54 bis). È ammessa la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno):

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a €5.000;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a €5.000;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a €2.500;
  • per ciascun prestatore, per le attività di "steward" negli impianti sportivi di cui Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, a compensi di importo complessivo non superiore a €5.000. Sono tuttavia computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, dai giovani con meno di 25 anni di età, dai disoccupati (art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150), nonché dai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, nonché all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. E’ previsto il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali come regolati dal D.lvo n. 66/2003 (articoli 7, 8 e 9), nonché l’estensione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D.lvo n. 81/2008, art. 3, c. 8).

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali è, però, vietato rispetto a soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L’art. 54 bis distingue, poi, le prestazioni occasionali rese mediante il sistema del “Libretto Famiglia” dai contratti di prestazione occasionale.

Per quanto attiene al Libretto Famiglia, l’utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica dedicata dell’INPS, un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; le attività svolte "steward" negli impianti sportivi, come da Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, limitatamente alle società sportive. Inoltre, mediante il Libretto Famiglia viene anche erogato il contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting, oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. I contributi previdenziali e assicurativi, per ciascun titolo di pagamento erogato, sono interamente a carico dell'utilizzatore.

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo sopra indicati.

Possono fare ricorso a tale contratto: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché le amministrazioni pubbliche e le imprese agricole, sebbene con specifiche regolamentazioni.

È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori per le attività lavorative rese dai pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
  • da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore deve versare attraverso la piattaforma informatica dell’INPS le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.

Quanto al compenso, la misura minima oraria è pari a 9 euro, ad eccezione del settore agricolo per il quale il compenso minimo corrisponde all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dalla contrattazione collettiva.

Anche per il contratto di prestazione occasionale gli oneri contributivi previdenziali e assicurativi sono interamente a carico dell'utilizzatore.

Qualora non vengano rispettati il limite economico annuale di 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore oppure la durata complessiva della prestazione di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, salvo che per le pubbliche amministrazioni, il contratto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione all’INPS oppure delle disposizioni che vietano il ricorso al contratto di prestazione occasionale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

In merito ai presupposti e alle modalità operative di fruizione del Libretto Famiglia e di ricorso al contratto di prestazione occasionale, si rimanda alle circolari Inps n. 107/2017 e n. 103/2018.

Con circ. n. 89/2023 l’Inps precisa che il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse. Pertanto, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le indennità di disoccupazione che non saranno soggette a sospensione, abbattimento o decadenza.

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