(art. 33 L. 104/92).
Il lavoratore disabile maggiorenne può usufruire, alternativamente, dei permessi giornalieri retribuiti di 2 ore per ciascun giorno lavorativo del mese (se l'orario di lavoro è di almeno 6 ore giornaliere) o di quelli egualmente retribuiti per tutta la giornata fino a un massimo di 3 giorni al mese, anche frazionabili. La retribuzione include i ratei delle mensilità aggiuntive. Nell'arco del mese la scelta deve essere unica e cioè a ore o a giorni. La scelta può variare su domanda dell'interessato, in caso di improvvise esigenze sopravvenute opportunamente documentate, anche nell'ambito di ciascun mese. Qualora siano richiesti permessi giornalieri, nell'ambito di un mese in cui siano poi richiesti permessi orari, o viceversa, i permessi giornalieri vanno ridimensionati a ore e il lavoratore potrà usufruire, nell'ambito del mese, di un numero di ore di permesso pari alla differenza fra il totale delle ore di permesso spettanti nel mese determinate con il seguente algoritmo: ore settimanali /numero dei giorni lavorativi x 3 (es. 40/5x3=24) e il totale delle ore corrispondenti all'orario giornaliero delle giornate richieste e godute (fino ad un massimo di 3 nel mese) in modo da non superare nel mese le ore di permesso spettanti (mess. Inps n. 16866/2007). Le ore già usufruite si possono trasformare in giorni e viceversa secondo i criteri rilevabili dagli esempi seguenti: orario di lavoro di 8 ore al giorno per 5 giorni per settimana, giorni lavorativi 22; ore di permesso spettanti nel mese: 44; ore di permessi già usufruiti: 20. Il lavoratore chiede, per esigenze documentate, di usufruire dei permessi in giorni: 20/8 = 2,5 arr. 2 giorni, quindi può usufruire di un ulteriore giorno. Se invece le ore godute fossero 22 (22/8 = 2,75 arr. 3) non può usufruire di nessun giorno. Nel caso inverso, se il lavoratore ha utilizzato 2 giorni di permesso, per un totale di 16 ore, potrà fruire in quel determinato mese, oltre ai due giorni, anche di 8 ore di permesso (24-16) da fruire in ragione di 2 ore massime giornaliere.
Quando il lavoratore disabile risulti, contemporaneamente, familiare convivente di un altro disabile grave, egli ha la possibilità di cumulare i propri permessi retribuiti con quelli previsti per assistere tale familiare (circ. n. 53/2008). Il familiare non disabile può chiedere i giorni di permesso per l'assistenza di un disabile lavoratore anche se questi già fruisce dei permessi o della riduzione dell'orario per sé stesso (circ. Inps n. 37/99).
I periodi di ferie collettive disposte dal datore di lavoro (es. nei giorni di venerdì), non pregiudicano il diritto del lavoratore invalido di godere dei riposi durante altri giorni della settimana in base al principio che il permesso può essere concesso solo per le giornate effettivamente previste come lavorative.
I permessi mensili (anche se fruiti in forma frazionata) sono coperti da contribuzione figurativa piena (codice evento UniEmens, a decorrere dal periodo di paga maggio 2023, TA1; se fruiti ad ore, da agosto 2023), i riposi orari sono coperti da contribuzione figurativa ridotta (codice evento UniEmens, dal periodo di paga maggio 2023, QB5). I permessi mensili o orari sono computati nell'anzianità di servizio anche agli effetti della maturazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive (art. 3, D.Lgs. 216/03).
Il lavoratore deve compilare online la domanda di permessi per lavoratore disabile mod. Hand3 (SR09) all'Inps con stampa della copia per il datore di lavoro.
Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso. Il datore di lavoro o l'Inps possono accertare l'insussistenza o il venire meno delle condizioni richieste per la fruizione dei benefici e ciò comporta la decadenza del diritto.
A decorrere dal periodo di paga maggio 2023, l'indennità viene conguagliata nell'UniEmens in "DenunciaIndividuale /DatiRetributivi/InfoAggCausaliContrib” con il codice causale L306 per le 2 ore di permesso giornaliero (codice evento QB5) e per i 3 giorni di permesso mensile con il codice L307 (codice evento TA1 che assume il seguente significato: “giorni/ore di permesso mensili disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave”). In UniEmens, nell’elemento <DiffAccredito> deve essere indicato il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza; ciò anche nel caso di fruizione oraria. In UniEmens Dovrà, inoltre, essere compilato il calendario giornaliero (elemento <Giorno> come da documento tecnico):
- nell’elemento <Lavorato> = N o S a seconda che la fruizione sia giornaliera (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi) o oraria;
- nell’elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 a seconda che la fruizione sia giornaliera o oraria;
- nell’elemento <CodiceEventoGiorn> = TA1;
- nell’elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno. Elemento da compilare sia nel caso la fruizione sia oraria sia nel caso in cui la fruizione sia giornaliera, indicando rispettivamente, il numero delle ore di permesso fruite nella giornata o il numero di ore corrispondenti all’intera giornata fruita (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi);
- nell’elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa, come sopra specificato e<TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.
Congedo per cure agli invalidi (D.Lgs. n. 119/2011, art. 7). I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, oltre alle assenze per malattia previste dai contratti, anche in maniera frazionata (da intendersi come giornaliera e non frazionata ad ore), di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. Il congedo, accordato dal datore di lavoro sulla base della richiesta accompagnata dalla certificazione del medico convenzionato SSN, è retribuito secondo il regime economico delle assenze per malattia e non rientra nel periodo di comporto. Il pagamento è a carico dell'azienda. I primi tre giorni (carenza) sono pagati per intero. L’Inps non è tenuta a erogare alcuna indennità. Pertanto, l’evento non va esposto nella denuncia Uniemens. Ai fini del corretto calcolo del trattamento economico corrispondente, la fruizione frazionata dei permessi è da intendere come un solo episodio morboso di carattere continuativo (ML interpello n. 10/2013).
I contratti collettivi non dispongono nessun adempimento/integrazione a carico dei datori di lavoro per questo evento, quindi, secondo l’opinione prevalente, non è dovuta nessuna quota aggiuntiva rispetto alla malattia quantificata con le regole della malattia Inps, salvo condizioni di miglior favore aziendali.
Nel settore pubblico, il congedo viene retribuito in misura identica alle normali assenze per malattia, compresa la decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza. Chi fruisce del congedo non è soggetto alle visite di controllo.