Al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza delle donne vittime di violenza che sono disoccupate, prevedendone l’inserimento nel mercato del lavoro, l’art. 1, cc. da 191 a 193 della L. n. 213/2023 ha previsto, per il triennio 2024-2026 il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 100% dal versamento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie di aiuti erogati dal F.do per il reddito di libertà, nel limite massimo di € 8000 annui riparametrato e applicato su base mensile.
Il reddito di libertà è stato istituito dall’ art. 105-bis del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 per favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
Durata dell’agevolazione. E’ differenziata in base alla tipologia del contratto di assunzione e precisamente: 12 mesi, se l'assunzione viene effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione); 18 mesi, se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato (in pratica, l'esonero si prolunga fino al 18 mese dalla data dell'assunzione con il contratto a TD); 24 mesi, se l'assunzione viene effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Inps ha fornito prime indicazioni con circ. n. 41/2024 e istruzioni operative con il mess. n. 2239/2024.
Lavoratrici per la cui assunzione spetta l’esonero. L’esonero spetta in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà” di cui all'art. 105-bis del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020. Tale misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. In particolare, destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. La lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti due requisiti:
- essere disoccupata: in forza della previsione di cui all’art. 19 del D.lvo n. 150/2015, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;
- essere percettrice del Reddito di libertà: in coerenza con quanto previsto in riferimento ad altre agevolazioni similari, l’esonero contributivo in questione può essere riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di donne percettrici del Reddito di libertà, e non anche alle donne che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.
In sede di prima applicazione dell’esonero contributivo (ossia per le assunzioni effettuate nell’anno 2024), quest’ultimo può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione.
Ai fini dell’applicazione dell’esonero, il Reddito di libertà è equiparato alle analoghe misure previste da fonti regionali o provinciali. A titolo esemplificativo, può accedere all’esonero in trattazione il datore di lavoro che assume una donna che percepisce l’Assegno di autodeterminazione di cui all’arti.7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto, con proprie risorse, a dare attuazione alle finalità perseguite con l’art.105-bis del D.L. n. 34/2020.
Rapporti di lavoro esonerabili. L’esonero contributivo spetta per: le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi; le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato; in caso di part-time; per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001; ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
Assetto e misura dell’esonero. L’esonero contributivo, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a €8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a €666,66 (€ 8.000/12); per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di €21,50 (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: i premi e i contributi dovuti all’INAIL; il contributo ove dovuto al F.do di Tesoreria INPS; il contributo ove dovuto ai F.di di solidarietà bilaterali (anche alternativi), al F.I.S., ai F.di di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e Bolzano; il contributo al F.do di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; il contributo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei F.di interprofessionali per la formazione continua; le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di natura solidaristica.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Durata dell’esonero. L’esonero spetta: in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 24 mesi;
in caso di assunzione a tempo determinato, fino a 12 mesi, ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (sia esso già agevolato oppure no), per complessivi 18 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione a tempo determinato. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato fino al limite complessivo sopra riportato previsto per i contratti a termine, ossia 12 mesi a partire dalla data di assunzione.
Come per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del
periodo di godimento del beneficio.
Condizioni di spettanza dell’esonero. Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’art.31 del D.lvo n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. Il suddetto esonero contributivo, si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Conseguentemente, il predetto esonero non è sussumibile nella disciplina di cui all’art.107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.
Coordinamento con altri esoneri. Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Inoltre, il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio, l’esonero in trattazione non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’art.1, cc. 100 e seguenti, L. n. 205/2017.
Nell’ipotesi in cui l’esonero in commento risulti cumulabile con un’altra agevolazione e si voglia fruire, in ragione del massimale di €8.000annui più misure, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, si applica sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di 20 dipendenti, dall’art. 4, c. 3, D.lvo n. 151/2001 pari al 50% dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, l’incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’art. 13, L. n. 68/1999, o l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’art. 2, c. 10-bis, L. n. 92/2012).
Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici in congedo prevista, per le aziende con meno di 20 dipendenti, l’esonero troverà applicazione per le medesime lavoratrici a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (a titolo esemplificativo, l’esonero per le mamme lavoratrici previsto dall’art. 1, cc. da 180 a 182, LdB2024.
Domanda di esonero all’INPS. I datori di lavoro privati, in possesso dei requisiti, devono inviare domanda di ammissione all’Inps utilizzando il modulo di istanza on-line “ERLI”, indicando nella domanda: i dati relativi alla lavoratrice assunta; il codice CO del rapporto di lavoro instaurato/trasformato; la retribuzione mensile media (con ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità) erogata; l’eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; l’aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio.
Variazioni di rapporti part time. Nei casi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro durante un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Diversamente nei casi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
Istruzioni UniEmens. I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero per le lavoratrici per le quali spetta l’esonero devono valorizzare, come di consueto, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento. Per esporre il beneficio in oggetto a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- in <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ERLI”;
- in <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG e nell’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" va indicato il valore "DATA";
- in <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- in <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.