L’art. 28 del D.L. n. 48/2023 (Decreto “Lavoro”) prevede l’istituzione di un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore e di altri Enti assimilabili (organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale) per ogni persona con disabilità di età inferiore a 35 anni assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della L. n. 68/1999, tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono stati definiti con Decreto del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità del 27 giugno 2024, pubblicato in G.U. n. 197 del 23-08-2024.

Soggetti ammessi alla fruizione del contributo. Sono: a) gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); b) le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017; c)  le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

Destinatari della misura: ambito soggettivo. Il contributo è riferito alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato:

  • per ogni persona con disabilità,
  • di età inferiore a 35 anni,
  • avvenute nel periodo tra il 1°agosto 2020 al 30 settembre 2024.

Il decreto del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità del 27 giugno 2024 precisa che il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine sempre nel periodo sopra indicato, anche a tempo parziale.

Misura del contributo. L’importo del contributo è composto da una parte “una tantum” pari a € 12.000,00 e una parte “mensile” pari € 1.000,00 dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024 o se cessato prima di tale data fino alla data di cessazione del rapporto. Il contributo è cumulabile con altre misure a favore dell’assunzione di persone con disabilità. Per beneficiare del contributo, i richiedenti presentano a pena di decadenza dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale INPS che conterrà una serie di informazioni, che non si dettaglia perché non di interesse. L’INPS valuta le domande presentate e pubblica un elenco dei destinatari del contributo, che le aziende beneficiarie riceveranno in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.

L’erogazione avviene mediante accredito sul c/c indicato nell’istanza, quindi non passa nel flusso Uniemens, per cui il contributo ha poco rilevanza per gli applicativi.

Domande. Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito internet www.inps.it, attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Occorre selezionare l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, sotto la voce “Assunzioni agevolate e sgravi”. Le istruzioni operative per l’inoltro delle domande sono descritte nel mess. Inps n. 2906/2024 cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio.