L’art. 10 del D.l. n. 48/2023 (Decreto “Lavoro”) al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione e del supporto per la formazione e lavoro.
La norma prevede diverse percentuali di esonero a seconda della assunzione effettuata e considerando altresì la differente natura giuridica del datore di lavoro.
L’Inps ha fornito prime indicazioni con circ. n. 111/2023.
Esonero al 100%. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore il diritto all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel limite massimo di importo pari a 8.000€ su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 12 mesi.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a €666,66 (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di €21,50 (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per fruire del beneficio è necessario il rispetto della normativa in materia di DURC e degli obblighi del collocamento obbligatorio. In caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno per l’inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L’esonero del 100% è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per chi ha assunto precedentemente a tempo indeterminato i beneficiari dell’assegno di inclusione.
Esonero al 50%. Per le assunzioni, invece, con contratto di lavoro subordinato a TD o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto per ciascun lavoratore l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel limite massimo di importo pari a €4.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a €333,33 (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di €10,75 (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
L’esonero contributivo previsto per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’ADI è riconosciuto anche per le assunzioni di soggetti beneficiari del SFL.
Trasformazione del rapporto. In caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l’esonero spetta nella misura del 100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a TD o stagionale, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a TD già agevolato venga trasformato in un contratto a T.IND, il beneficio contributivo spetta complessivamente fino a un massimo di 24 mesi, sebbene con un’entità differente in presenza del rapporto a tempo determinato (50% dei contributi datoriali) e in presenza di trasformazione a tempo indeterminato dello stesso (100% dei contributi datoriali).
Assunzioni a TD. Nelle ipotesi di assunzioni a tempo determinato, l’esonero è riconoscibile per una durata massima di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto. Ne deriva che se il rapporto a tempo determinato di durata pari a 12 mesi viene trasformato a tempo indeterminato, si avrà diritto all’esonero per una durata aggiuntiva di 12 mesi. Analogamente, si hadiritto all’esonero per la trasformazione del contratto per una durata aggiuntiva di 12 mesi anche nei casi in cui il rapporto originario a tempo determinato abbia avuto una durata inferiore a 12 mesi.
Contributi non esonerabili. Non sono sgravabili: il contributo TFR al F.do di Tesoreria Inps; il contributo ai fondi di solidarietà bilaterale e al FIS; lo 0,30% destinatato ai F.di interprofessionali per la formazione continua; i contributi che non hanno natura previdenziale e di tipo solidaristico, i premi e i contributi Inail.
E’ invece sgravabile il contributo aggiuntivo IVS 0,50% di cui all’art. 3 c. 15 L. 297/1982 trattandosi di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro; tuttavia, il ddl una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del TFR o dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo (pari a €8.000 in caso di assunzioni/trasformazioni a T.IND, e a €4.000 in caso di assunzioni con contratto di lavoro a TD o stagionale), dalla fruizione dell’esonero contributivo.
In caso di applicazione delle misure compensative relative alla destinazione del TFR ai F. di pensione e al F.do di Tesoreria Inps, l’esonero va calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle citate misure compensative.
Restituzione dell’1,40%. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione degli stessi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a TD.
Come per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro con conseguente differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.
I citali incentivi sono riconosciuti al ddl che inserisce l’offerta nel Siisl (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) che sarà creato per ottenere l’interoperabilità delle piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro.
Cumulabilità. L’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’art. 13 della L. n. 68/1995. Inoltre, la cumulabilità tra l’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI, qualora si tratti di persone con disabilità, con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’art. 13 della L. n. 68/1999, è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili.
L’Incentivo spetta anche: per le assunzioni a scopo di somministrazione (pertanto, le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni, sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione, laddove l’assunzione sia effettuata da un diverso datore di lavoro); per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. Non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, né nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.
Contributo alle Agenzie per il lavoro. Per l’attività di mediazione effettuata, alle agenzie per il lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto dal datore di lavoro, un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo (100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 8.000 su base annua per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 50% nel limite massimo di € 4.000 su base annua per le assunzioni a tempo determinato o stagionale).
Contributo agli Enti del terzo settore/patronati/Imprese sociali. A seguito dell’attività di mediazione svolta, a tali enti spetta un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato oppure pari all’80% dell’intero incentivo per le assunzioni a tempo determinato o stagionale. Per il riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti assicurano, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo.
Il diritto alla fruizione dei predetti incentivi è subordinato al rispetto della disciplina in materia di DURC e di collocamento mirato e sono concesse nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato (de Minimis).
Regolamento “de minimis”. L’efficacia dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis”, secondo quanto disposto dai regolamenti (UE) sugli aiuti di importanza minore n. 1407 del 18 dicembre 2013 (regime generale), n. 1408 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo) e n. 717 del 27 giugno 2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).
Con la pubblicazione dei nuovi regolamenti “de minimis” in GU dell’UE serie L. del 15/12/2023 i nuovi massimali di aiuto concedibili all’impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati: - €300.000 (imprese settore generale); - € 750.000 (imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG); - € 40.000 (imprese settore della pesca); - € 25.000 (imprese settore della produzione dei prodotti agricoli). I suddetti massimali devono essere rispettati al momento dell’assunzione del beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in quanto a decorrere dall’assunzione sorge il diritto del datore di lavoro alla fruizione dell’esonero. Pertanto, l’esonero contributivo potrà essere fruito solo se l’intero importo -quantificato tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile -non supera il massimale concedibile previsto dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti “de minimis” di settore nell’arco di tre anni (periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto). Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio di riferimento, dovranno essere presi in considerazione gli aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo concessi, incluso l’importo dell’esonero in argomento, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”, ai sensi di quanto disposto dai citati Regolamenti disciplinanti gli aiuti.
Per gli aspetti applicativi di fruizione dell’esonero contributivo occorre attendere le necessarie istruzioni operative da parte dell’Inps.
Incentivo per l’assunzione di giovani NEET “Under 30”. I datori di lavoro che intendano assumere nel 2024 giovani Neet con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 48/2023 ove, per 12 mesi era riconosciuto un beneficio pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (che scendeva al 20% in caso di cumulo con altre agevolazioni), non possono più usufruire dell’incentivo perché lo stesso era previsto, unicamente, per i rapporti di lavoro instaurati tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2023.