L’art. 26 del Dl n. 13/2023 (Decreto “PNRR”) conv. in L. n. 41/2023 introduce un nuovo esonero dal versamento dei complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei datori di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a  €3.750 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile,  per  ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unita' di personale  in  possesso del titolo di dottore di ricerca o che e'  stato  titolare  di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre  2010, n.  240.  Resta ferma l'aliquota di computo delle   prestazioni pensionistiche.  L’esonero può essere fruito per un periodo massimo di 24 mesi a far data dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 31 dicembre 2026. Ciascuna impresa puo' far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18/12/2013. L'esonero si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a €7.500 per ciascuna unita' di personale assunta a tempo indeterminato.

Il Decreto n. 644 del 15 maggio 2024 disciplina le modalità e i termini per la concessione dell’esonero. L’incentivo si rivolge alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo, previste dall’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR.

Misura, termini di utilizzo del beneficio e coordinamento con altri incentivi. Alle imprese beneficiarie (c.d. soggetti attuatori) viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di €3.750 all’anno, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero si applica per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque

non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a €7.500 per ciascun dipendente assunto. Per le assunzioni dal 1° gennaio 2025, il beneficio è riparametrato su base mensile e comunque applicato non oltre il 31 dicembre 2026.

Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di 2 posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata. L’esonero contributivo non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro.

Compaibilità con la normativa in materia di Aiuti di Stato. L’esonero in esame può essere legittimamente fruito nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in regime di aiuti “de minimis”. Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) si occuperà degli adempimenti correlati al Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Condizioni di spettanza. Per accedere all’esonero contributivo è necessario dimostrare:

  • l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori:

– in possesso del titolo di dottore di ricerca oppure;

– che sono o sono stati titolari di contratti ricerca presso università o enti di ricerca (art. 22,

Legge n. 240/2010) oppure;

– che sono o sono stati ricercatori a tempo determinato presso università (art. 24, Legge n.

240/2010);

  • alla data di assunzione, il cofinanziamento di almeno una borsa di dottorato innovativo, prevista dall’Investimento 3.3 Missione 4, Componente 2, del PNRR, per il tramite delle convenzioni stipulate con le università in relazione ai cicli di dottorato in corso XXXVIII e XXXIX, ovvero con le università e le AFAM in relazione al successivo XL ciclo.

Procedimento di ammissione all’esonero. Ai fini dell’accesso al beneficio l’impresa che partecipa al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo (c.d. soggetto proponente) è tenuta a compilare la domanda di accesso all’esonero contributivo, in modalità telematica, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR e accessibile al link https://dottoratiimprese.mur.gov.it, a partire dal 16 maggio 2024 (ore 12:00).

L’esonero contributivo è riconosciuto dal MUR secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o suo delegato, dovrà, a pena di

esclusione, essere corredata dalla documentazione (Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto in esame) comprovante il possesso dei requisiti attestanti l’ammissibilità all’esonero unitamente

alle copie conformi dei contratti di lavoro del personale assunto, del Modello Unilav di comunicazione dell’assunzione e, in caso di sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, alla delega di autorizzazione alla sottoscrizione della domanda di accesso

all’esonero contributivo.

Il MUR, ricevuta la domanda di accesso all’esonero contributivo, verifica la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

In caso di carenze di elementi formali della domanda, il MUR assegna un termine di 5 giorni per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la domanda è rigettata.

All’esito delle verifiche, il MUR comunica, mediante la piattaforma informatica, l’esito della richiesta di ammissione all’esonero contributivo e precisamente:

  • l’approvazione, trasmettendo il decreto di concessione per la formale accettazione da parte del soggetto attuatore mediante la sottoscrizione di un Atto d’obbligo (All. 10 del decreto); il MUR notifica all’INPS l’adozione del provvedimento di concessione al fine di consentire la gestione dell’esonero. La fruizione dell’esonero non comporta alcun versamento nei confronti dei soggetti attuatori, ma avviene tramite compensazione contributiva dell’impresa nelle denunce mensili presentate all’INPS, secondo le apposite istruzioni operative fornite dall’INPS.
  • il rigetto.

Obblighi del soggetto attuatore. L’impresa, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento PNRR, ha l’obbligo di:

  • dimostrare il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso all’esonero;
  • assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
  • adottare proprie procedure interne, assicurandone la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall’Amministrazione responsabile;
  • fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, garantendone la disponibilità;
  • consentire la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei risultati;
  • rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali, il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
  • adottare il sistema informatico del PNRR (ReGiS) o il sistema informatico indicato dall’Amministrazione responsabile e caricarvi i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione;
  • garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento e assicurarne l’inserimento nel sistema informativo;
  • rendere disponibile ovvero aggiornare sul sistema informativo, il cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento, garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati, e garantirne la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo;
  • garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
  • facilitare le verifiche dell’Ufficio competente;
  • garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione;
  • fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite per tutta la durata dell’intervento;
  • garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti;
  • assicurare il rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato e gli adempimenti specifici derivanti dal regime “de minimis”;
  • confermare al MUR, esclusivamente per via telematica, le informazioni necessarie al fine di consentire il monitoraggio dell’intervento;
  • rendicontare gli importi relativi al beneficio fruito, con cadenza semestrale, sulla piattaforma informatica;
  • comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti di accesso all’esonero contributivo, nonché ogni variazione oggettiva e soggettiva.