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Centro Studi Inaz
in collaborazione con Luciano Rimoldi

Compendio 2021

Norme del lavoro
e amministrazione del personale

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I più letti

  • Visite di controllo e sanzioni per assenza alla visita
  • Periodo di prova
  • Contributo di solidarietà
  • Il Libro Unico del Lavoro
  • Certificazione sanitaria

Novità

  • Decontribuzione Sud
  • I giorni di assenza dal lavoro e di presenza ai seggi
  • Attività di protezione civile
  • Bonus per conciliare vita e lavoro
  • Contributo di solidarietà

I giorni di assenza dal lavoro e di presenza ai seggi

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Ultima modifica: 21 Dicembre 2020

I giorni di assenza dal lavoro e di presenza ai seggi elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Anche se l'attività prestata al seggio copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che quindi deve essere considerato retribuito interamente. 


Ciò significa che i lavoratori hanno diritto al pagamento della normale retribuzione, in aggiunta alla retribuzione mensile normalmente percepita, o in alternativa a riposi compensativi per i giorni festivi (la domenica) o non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (la legge non precisa le modalità di scelta fra riposo compensativo e retribuzione. Per il principio del riposo settimanale, il lavoratore ha diritto al godimento dei riposi compensativi nel periodo immediatamente successivo alle operazioni elettorali: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato non è lavorativo) o nel giorno successivo se il sabato è lavorativo. La rinuncia al riposo deve essere formalmente accettata dal lavoratore.    

Per i giorni in cui non è prevista la prestazione lavorativa il lavoratore ha diritto  a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che andranno a sommarsi a quelle normalmente spettanti.   

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Personale in attivita' di ricerca e sviluppo

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Ultima modifica: 05 Aprile 2019

E' previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (termine prorogato al 31.12.2020 dalla legge n. 232/2016, art. 1, commi 15 e 16) un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del Dl n. 145/2013 come sostituito dall'art. 1 c. 35 della legge n. 190/2014, comprese quelle relative a tutto il personale, secondo le indicazioni dell'art. 3, c. 6 lett. a-d, effettivamente impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie apportate a prodotti, linee di produzione, servizi esistenti anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti (Ag. Entrate, risol. n. 122/E/2017).


Le spese di lavoro ammissibili riguardano il personale dipendente,anche a tempo determinato, il personale assunto con contratto di apprendistato nella misura in cui l'apporto fornito da detto personale sia direttamente connesso con lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo. Analogamente per i costi relativi a personale acquisito mediante un contratto di somministrazione ed anche per il personale in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della stessa impresa. Detto personale deve essere altamente qualificato. Possono rientrare nel credito d'imposta anche i costi relativi al personale non altamente qualificato che svolge l'attività in totale autonomia di mezzi e organizzazione ma dotato di specifiche competenze tecniche rientranti nella ricerca commissionata provata dall'esistenza di un contratto (lett. c) e ove non sia possibile rientrare nella ricerca commissionata per difetto dei presupposti, tali costi rientrano tra le competenze tecniche di cui alla lett. d) a condizione che i soggetti non dipendenti dall'impresa abbiano con la stessa un rapporto di collaborazione. 

Il credito è pari al 25% (legge n. 145/2018) degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo registrati in ciascun periodo d'imposta di applicazione dell'incentivo, rispetto alla media realizzata nel triennio antecedente al periodo d'imposta in corso al 31/12/2015 (2012-2014). Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta la media degli investimenti è calcolata sul minore periodo a decorrere dal periodo di costituzione. La norma fissa anche un tetto massimo di godimento annuo dell'agevolazione stabilito in 10 milioni di euro. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. 

Visite di controllo e sanzioni per assenza alla visita

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Ultima modifica: 02 Aprile 2020

Il datore di lavoro non può compiere direttamente gli accertamenti sull'assenza del lavoratore per malattia e infortunio. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300, su richiesta dell'Inps o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari che collaborano con l'Inps iscritti negli elenchi provinciali.

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Stage (o tirocinio)

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Ultima modifica: 24 Gennaio 2018

Definizione

Gli stage o tirocini rappresentano un periodo di formazione on the job, ossia una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro. Si configura come un rapporto triangolare tra tirocinante, l'azienda ospitante e l'ente promotore allo scopo di favorire l'arricchimento di conoscenze e competenze professionali e l'inserimento lavorativo. Il si realizza sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra i soggetti coinvolti. Si differenzia dall'alternanza scuola-lavoro in quanto questa si caratterizza come alternativa al metodo in aula, finalizzata ad offrire una conoscenza teorica e pratica di alcune competenze. 

La competenza in materia di formazione e quindi anche dei tirocini è affidata dalla Costituzione (art. 117) alle Regioni, pertanto, il tirocinio sarà regolato dalle norme della Regione dove lo stage è realizzato. Per l'art. 2, c. 5-ter D.L. n. 76/2013 (L. 99/2013), le imprese che attivano tirocini formativi e di orientamento possono, ma non in via obbligatoria, fare riferimento alla disciplina regionale ove è ubicata la sede legale dell'impresa e non alla Regione ove si svolge il tirocinio.

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L'apprendistato

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Ultima modifica: 15 Marzo 2021

Il D.Lgs. n. 81/2015 (artt. 41-47) ridisegna la disciplina di questa tipologia contrattuale abrogando il Testo unico D.Lgs. n. 167/2011. Il provvedimento citato, contiene una disciplina comune alle tre tipologie di apprendistato (artt. 42, 46 e 47) e una regolamentazione specifica per ognuna di esse (artt. 43, 44 e 45). Con la circ. n. 108/2018 l'Inps riassume le caratteristiche di questa tipologia contrattuale in tutte le sue forme. 

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  1. Periodo di prova
  2. Libri obbligatori per il datore di lavoro
  3. Il Libro Unico del Lavoro
  4. Definizione di rapporto di lavoro subordinato

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