L'indennità giornaliera di malattia non è dovuta:

  1. nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore fruisca, per legge o per contratto, di un trattamento economico di malattia, non avente carattere integrativo, a carico del datore di lavoro, in misura pari o superiore a quello corrisposto dall'Inps. Il trattamento economico erogato dal datore di lavoro in misura inferiore all'indennità giornaliera di malattia è integrato a carico dell'Inps sino alla concorrenza dell'indennità stessa;
  2. per le malattie provocate da fattori dolosi debitamente accertati e documentati nonché nei casi di procurato aborto, ove sussistano gli estremi di reato;
  3. durante il periodo in cui l'assicurato fruisce delle cure termali non indennizzabili, salvo il caso in cui sussista una effettiva incapacità lavorativa, non incompatibile con la effettuazione delle cure;
  4. quando il lavoratore è ricoverato o convalescente a seguito di intervento, non funzionale, di chirurgia estetica.

I provvedimenti di esclusione sono adottati dall'Inps e debbono essere tempestivamente comunicati agli interessati a mezzo raccomandata e ai datori di lavoro nei casi di pagamento con il sistema del conguaglio.

I datori di lavoro che venissero a conoscenza di circostanze che comportano l'esclusione dal diritto all'indennità devono informarne con sollecitudine la competente sede Inps per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La sede Inps, accertate le circostanze rese note dai datori di lavoro, assumerà i conseguenti provvedimenti dandone in ogni caso comunicazione ai datori di lavoro stessi.

Sospensione del diritto all'indennità. Il diritto all'indennità giornaliera di malattia è sospeso nei casi in cui il lavoratore:

  • si dedichi, durante la malattia, ad attività retribuite (che non aggravino lo stato di salute o non ritardino la guarigione). Lo svolgimento, presso terzi, delle stesse mansioni è di per sé fatto idoneo a compromettere o a ritardare la guarigione;
  • non consenta, senza giustificato motivo, l'effettuazione della visita medica di controllo (fasce orarie di reperibilità) ivi compresa quella disposta ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o degli accertamenti sanitari disposti nei suoi confronti;
  • alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione, salva l'esistenza dei presupposti per l'azione penale;
  • sia in stato di detenzione durante la malattia;
  • non osservi, senza giustificato motivo, il divieto di uscire di casa prescritto dal medico curante o compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia o tenga un contegno pregiudizievole alla possibilità di esercizio della attività professionale del medico curante;
  • ometta l'indirizzo (anche indirizzo incompleto o inesatto) sulla certificazione medica rendendo impossibile i controlli (circ. Inps n. 129/90). Questo fatto non ha conseguenze quando i dati Inps, precedenti certificati di malattia o precedenti verifiche domiciliari) consentono la visita di controllo altrimenti la sospensione (perdita totale dell'indennità) opera per l'intero evento di malattia e comunque per tutte le giornate attestate da una certificazione priva del requisito in questione sino a quando il dato viene acquisito. Vi può essere anche il caso di indirizzo errato solo nei confronti del datore di lavoro a cui il lavoratore non provvede a comunicare tempestivamente la nuova residenza. All'Inps l'indirizzo esatto viene comunicato attraverso la compilazione del certificato.

Il lavoratore è tenuto a rimborsare le indennità indebitamente percepite. I provvedimenti di sospensione e di addebito sono adottati dalla competente sede dell'Inps e sono notificati all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Nei casi in cui il pagamento delle indennità è effettuato dai datori di lavoro i provvedimenti devono essere altresì comunicati a questi ultimi ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

Decorrenza e durata della sospensione. La sospensione decorre dalla data in cui il lavoratore ha commesso l'infrazione. La durata della sospensione è riferita alla durata della malattia e dell'eventuale "ricaduta" prescindendo dall'indennizzabilità o meno delle giornate della malattia coincidenti con la sospensione. Resta pertanto escluso che le eventuali giornate di sospensione rimaste inapplicate possano essere applicate in occasione di un nuovo episodio morboso non avente carattere di ricaduta.

La durata della sospensione è fissata per ognuna delle fattispecie sopra indicate.

Il numero dei giorni di sospensione è raddoppiato ove ricorrano circostanze aggravanti. La sospensione non può avere comunque durata superiore a 30 giorni fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla lettera d) per la quale la sospensione non può essere inferiore al periodo di internamento nella casa di pena. Si consiglia di consultare sempre il CCNL applicato all'azienda.

Rapporti tra assenza a visita di controllo ed altre cause di sospensione. Nell'ipotesi di concorso, nello stesso periodo di malattia, di una delle cause di sospensione dell'indennità con quella di assenza a visita di controllo, le relative sanzioni di sospensione della erogazione della prestazione previdenziale si cumulano, nel limite massimo dell'importo giornaliero da corrispondere a titolo di indennità giornaliera. Resta inteso che l'accertamento definitivo della causa di esclusione dal diritto all'indennità comporta il superamento dell'applicazione del criterio in questione, ai fini della erogabilità o meno della prestazione previdenziale nelle singole giornate di malattia.

Recupero delle somme indebitamente erogate. L'indennità di malattia, indebitamente erogata al lavoratore e posta a conguaglio, è recuperata dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Inps. Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Inps che provvederà direttamente al relativo recupero.

Sanzioni. Per atti preordinati a non procurare indebitamente le indennità, multa da 103,00 a 516,00 euro salvo che il fatto non costituisca reato più grave, relativamente a ciascun soggetto cui si riferisce l'infrazione. Per il ritardato o mancato pagamento dell'indennità ammenda di 25,00 euro per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.

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