Riferimenti normativi (D.P.R. n. 361/57 art. 119; L. n. 69/1992 art. 1)

L'art. 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali - compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati e i rappresentanti dei partiti o gruppi politici - hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento delle relative operazioni. ll datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.

Funzioni presso i seggi elettorali. L'art. 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce inoltre che i lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali: "hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".


Ciò significa che i lavoratori hanno diritto al pagamento della normale retribuzione, in aggiunta alla retribuzione mensile normalmente percepita, o in alternativa a riposi compensativi per i giorni festivi (la domenica) o non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (la legge non precisa le modalità di scelta fra riposo compensativo e retribuzione. I giorni di assenza dal lavoro e di presenza ai seggi elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Anche se l'attività prestata al seggio copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che quindi deve essere considerato retribuito interamente. Infatti, l'unità di misura sono i "giorni di assenza" dal lavoro e non un parametro orario (Cassazione n. 8400 del 12 giugno 2002 e n. 11830 del 19 settembre 2001). Per il principio del riposo settimanale, il lavoratore ha diritto al godimento dei riposi compensativi nel periodo immediatamente successivo alle operazioni elettorali: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato non è lavorativo) o nel giorno successivo se il sabato è lavorativo. La rinuncia al riposo deve essere formalmente accettata dal lavoratore.    

Per i giorni in cui non è prevista la prestazione lavorativa il lavoratore ha diritto  a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che andranno a sommarsi a quelle normalmente spettanti.   

Comunicazione prima delle operazioni elettorali. Il dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest'ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza. La comunicazione può essere effettuata verbalmente oppure, sebbene la legge non lo imponga, in forma scritta (certificato di chiamata oppure apposita comunicazione scritta predisposta dal lavoratore).

Documentazione a conclusione delle votazioni. L'adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione del presidente del seggio, recante la data e l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni.

 

Ritenute fiscali. Il datore di lavoro deve effettuare le ritenute sulle retribuzioni erogate.

Non è peraltro soggetto a ritenuta d'imposta, a norma dell'art. 9, comma 2, L. n. 53/1990, il compenso erogato dalla Pubblica Amministrazione ai componenti dei seggi elettorali in quanto avente natura di rimborso spese.