Con l’istituzione, dal 1° marzo 2022, del nuovo Assegno familiare unico e universale (D.lvo n. 230/2021 in attuazione della Legge n. 46/2021), per periodi decorrenti dalla stessa data:
- non sono più riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF) e gli assegni familiari riferiti ai nuclei familiari con figli e orfanili (di cui all’art. 2 del DL n. 69/1988 e all’art.4 del DPR n. 797/1955) per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico e universale;
- continuano, invece, ad essere riconosciuti, in presenza dei requisiti di legge, gli ANF e gli assegni familiari per i nuclei familiari senza figli, composti unicamente dai coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti ( Tab. Inps 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D).
Nuclei orfanili. A partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetta l’ANF (e gli assegni familiari), ma è possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico, tenendo conto dei limiti di età previsti dal D.lvo n. 230/2021 e della condizione di figlio a carico. Il nucleo familiare può essere composto (art. 2, c. 8, DL n. 69/1988) da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. È equiparato al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).
L’ANF può ancora essere richiesto se il nucleo familiare risulta composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Nipoti “a carico dell’ascendente”. Escono dalla tutela degli ANF anche le prestazioni richieste dall’ascendente (nonno/a) per i nipoti a carico (come riconosciuto con sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999) e ciò in quanto la prestazione è sostituita dall’assegno unico universale. Infatti con l’istituzione dell’Assegno unico i genitori dei minori finora “a carico dell’ascendente” hanno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare. L’uscita dei nipoti a carico dal nucleo degli ascendenti consente il riconoscimento, al ricorrere delle previste condizioni, dell’Assegno per nucleo familiare e degli Assegni familiari per i soggetti per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti.
L’Assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero–familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Assegno unico. Pertanto, per i periodi a partire dal 1° marzo 2022, l’Inps non accoglierà più domande presentate dall’ascendente.
Figli di età pari o superiori a 21 anni. In base a quanto previsto dal D.Lgs n. 230/2021, dal 1° marzo 2022 ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’assegno unico, non si potrà richiedere l’assegno per il nucleo familiare. Con il compimento del 21° anno di età dei figli (non disabili) con conseguente uscita dal campo di applicazione dell’assegno unico universale si potrà presentare domanda di ANF ma esclusivamente per gli altri componenti del nucleo familiare diversi dai figli quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti.
Figli di età minore di 21 anni. Qualora non si abbiano i requisiti previsti dall’art. 2 c. 1 D.lvo 230/2021 per l’Assegno Unico universale, potrà essere richiesto l’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF. In particolare, l’ANF può essere riconosciuto, per tali ultimi soggetti, se nel nucleo non è presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Effetti sulle domande di ANF dal 1° marzo 2022. In caso di domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare. In caso di domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai 21 anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, se i controlli Inps daranno esito negativo sul riconoscimento dell’Assegno unico, potrà essere accolta la richiesta di ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Domande di ANF per periodi fino al 28 febbraio 2022. Le domande presentate, nel limite della prescrizione quinquennale, per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, possono fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.
Domande di ANF relative al periodo 1° marzo 2022 -30 giugno 2022. Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, già presentate al 28 febbraio 2022 (data di pubblicazione della Circolare n. 34/2022), relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022 e istruite e autorizzate dall’Istituto, sulla base delle disposizioni della Circolare n. 45/2019, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente d’ufficio nella specifica procedura gestionale alla data del 1° marzo 2022 (compreso).
Le modalità di presentazione della domanda di ANF per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato (non agricolo) rimangono invariate, anche per i periodi successivi al 1° marzo; allo stesso modo le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens, nei casi in cui ricorrano le condizioni previste, rimangono quelle attualmente in uso, definite con il messaggio n. 1777/2019.
La disciplina degli ANF e delle relative maggiorazioni vigente prima dell’emanazione del D.lvo 230/2021 istitutivo dell’Assegno Unico Universale (AUU), rimane in essere fino al 28 febbraio 2022, come descritto nei paragrafi che seguono.