Il decreto interministeriale del 12 settembre 2017, in attuazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015 (Inps circ. n. 91/2018-mess. n. 4823/2018) ha stabilito criteri e modalità di utilizzo delle risorse destinate, sotto forma di sgravi contributivi, per incentivare accordi collettivi di secondo livello volti a favorire la conciliazione tra le responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa.


Beneficiari dello sgravio contributivo sono i soli datori di lavoro del settore privato. Questi dovranno aver sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 (anche recependo accordi territoriali) che migliorano le condizioni stabilite dalle norme vigenti e dai CCNL in relazione alle misure di conciliazione tra vita e lavoro. Non è però sufficiente aderire alla contrattazione collettiva territoriale ma si rende comunque siglare un accordo aziendale anche se di semplice recepimento delle misure contenute nell'accordo territoriale. Il contratto aziendale dovrà essere stato siglato e depositato entro il 31 ottobre 2018 tramite il portale del Min. Lav. "cliclavoro.gov.it. 

E' necessaria l'introduzione di misure che consistano in almeno due interventi selezionati dalle aree del sostegno alla genitorialità, la flessibilità organizzativa o del welfare aziendale (elencate nella tabella allegata al decreto 12/9/2017). Il contratto aziendale dovrà riguardare un numero di dipendenti che sia pari o superiore al 70% della media dei lavoratori dipendenti occupati nell'anno civile precedente a quello in cui è presentata all'Inps la domanda di accesso al beneficio. 

E' necessaria inviare la domanda telematica attraverso l'applicazione DiResCo sul portale Inps, modulo "Conciliazione Vita-Lavoro" (Inps circ. n. 163/2017). Per la fruizione dello sgravio deve essere rispettata la regolarità contributiva (Durc) ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e aziendali. L'Inps informa i datori di lavoro dell'esito della domanda e dell'importo dello sgravio riconosciuto.  

Lo sgravio potrà essere fruito una sola volta in uno dei due anni del biennio preso in considerazione dal decreto ministeriale (2017-2018), quindi la domanda potrà essere presentata per una sola annualità. L'Inps procederà al calcolo del beneficio spettante sulla base del numero delle richieste pervenute con esito positivo, del budget anno e della forza aziendale risultante dalle denunce Uniemens. All'azienda ammessa al beneficio sarà assegnato il codice di autorizzazione "6J" l'esposizione nel flusso Uniemens avverrà all'interno di DenunciaAziendale/AltrePartiteACredito con codice CausaleACredito L901 e nell'elemento ImportoACredito dovrà essere riportato l'importo dello sgravio autorizzato. Il conguaglio può essere effettuato sulle denunce relative a dicembre 2018 e gennaio 2019. 

Misura dello sgravio. Lo sgravio, per ciascun datore di lavoro, cioè per codice fiscale indipendentemente dal numero di posizioni contributive, non è correlato alla retribuzione dei lavoratori che materialmente utilizzeranno le misure di conciliazione vita-lavoro ma dipende dal numero delle aziende richiedenti nel singolo anno e della forza occupazionale media del datore di lavoro. L'importo sarà noto al datore di lavoro solo nel momento in cui l'Inps, accogliendo la domanda, gli comunicherà l'importo. Il beneficio si compone di due quote calcolate dall'Inps: 

- quota A = 20% del budget sgravio annuo / n.° datori di lavoro ammessi;

- quota B = 80% del budget sgravio annuo / media complessiva dei dipendenti occupati nell'anno precedente da tutti i datoti di lavoro ammessi x media occupazionale del datore di lavoro incentivato. E' precisato che il beneficio complessivamente fruito non potrà eccedere il 5% dell'imponibile previdenziale dichiarato all'Inps nell'anno civile precedente.      

 5. 12 Incentivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 8 D.L. n. 4/2019 del 28/1/2019).

Al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato, compreso apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi Inail), nel limite (in cumulo fra azienda e lavoratore) dell’importo di Rdc mensile percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e i mesi già goduti dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo del Rdc l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.

Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc può stipulare  presso il Cpi, ove necessario, un patto  di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione. In questa situazione l’esonero riconosciuto al datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità. La restante metà del Rdc è riconosciuta all’ente di formazione accreditato sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il lavoratore.

Le agevolazioni sono concesse a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. E’ richiesto anche il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1 c. 1175 della legge n. 296/2006 e della regola “de minimis”.  Questa agevolazione è aggiuntiva rispetto a quella prevista dal bonus mezzogiorno di cui alla legge n. n. 145/2018 art. 1 c. 247. Nel caso il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi previsti da questa legge, gli sgravi contributivi previsti dal presente decreto sono fruiti sotto forma di credito d’imposta.