Destinatari del beneficio contributivo sono le cooperative sociali ex legge n. 381/1991, che assumono a tempo determinato anche a tempo parziale, a tempo indeterminato anche a tempo parziale, con rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione di persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari; le aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate. Solo le cooperative sociali possono usufruire del beneficio contributivo per i lavoratori occupati per attività svolte al di fuori dal carcere. L’accesso al beneficio da parte dei datori di lavoro pubblici e privati e delle cooperative sociali avviene tramite stipula di un’apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria.

Lo sgravio è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.

L’agevolazione non si applica alle contribuzioni dello 0,30 (Naspi), al contributo TFR a tesoreria; ai contributi dovuti ai fondi di solidarietà bilaterali e al FIS e alle contribuzioni di natura solidaristica.

Il beneficio contributivo va determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Il contributo aggiuntivo IVS 0,50% rientra nell’ambito di applicazione dell’agevolazione. I datori di lavoro che applicano l’esonero sul contributo aggiuntivo IVS 0,50%, non devono però operare l’abbattimento della quota annua del TFR del lavoratore oppure effettuare tale abbattimento in misura pari alla quota del contributo esclusa dall’agevolazione.

Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fino a quando i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati e può essere tuttavia applicato anche nei 6 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Spetta anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno lo sgravio contributivo spetta per un periodo di 24 mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era in regime di restrizione.

Si rimanda alla circolare INPS n. 27/2019 per i casi cumulabilità con altre agevolazioni contributive e per le istruzioni ai fini UniEmens.