(art. 8 D.L. n. 4/2019 del 28/1/2019; Inps, circ. n. 104/2019; mess. 4099/2019; mess.n. 2766/2022)

Al datore di lavoro privato che assume a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato anche mediante contratto di apprendistato soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi Inail), nel limite (in cumulo fra azienda e lavoratore) dell’importo di Rdc mensile percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e i mesi già goduti dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo del Rdc l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.

Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc può stipulare  presso il Cpi, ove necessario, un patto  di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione. In questa situazione l’esonero riconosciuto al datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità. La restante metà del Rdc è riconosciuta all’ente di formazione accreditato sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il lavoratore.

Le agevolazioni sono concesse a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. E’ richiesto anche il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1 c. 1175 della legge n. 296/2006 e della regola “de minimis”.

L’importo dell’incentivo è calcolato dall’Inps e costituisce l’importo massimo dell’agevolazione che potrà poi essere fruita in UniEmens. Lo sgravio è riconosciuto in base alla minor somma tra: il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780€, i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore calcolati con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 4099/2019. In pratica, i datori di lavoro autorizzati che vogliono fruire dell’incentivo, devono indicare il beneficio spettante in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo> indicando in <TipoIncentivo> il codice “RDCP” (”RDCD” in caso di incentivo in misura ridotta per assunzione successiva all’intervento dell’Ente Formatore); in <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato); in <ImportoCorrIncentivo>, l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

L’Ente Formatore recupera la parte di incentivo spettante comunicato dall’Inps valorizzando in <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “L524”.

L’art. 1, c. 74, lett. g), n.1) e 2), della legge di Bilancio 2022 modificando l’art. 8, c. 1 del Dl. n. 4/2019 ha previsto che l’esonero si applica anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Rdc effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato; ha eliminato in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL, quale condizione di accesso all’esonero in oggetto; ha previsto che le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico, autorizzate dall'ANPAL possano svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.  In favore delle agenzie per il lavoro è riconosciuto per ogni soggetto assunto a seguito della specifica attività di intermediazione, il 20% dell'incentivo che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro. Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, i datori di lavoro autorizzati devono indicare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> nell’elemento <CodiceCausale>  il valore “RDCM”; nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore “N”; nell’elemento <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento delconguaglio; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.