Trattamento integrativo (D.l n. 3/2020, art. 1 come modificato dall’art. 2, c. 3 L. 234/2021 di Bilancio 2022) - Ag. Entrate circ.n. 29/E/2020 e 4/E/2022)

Il trattamento integrativo che ha sostituito il bonus Irpef può essere riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato la disciplina del trattamento integrativo di cui all’art. 1, DL n. 3/2020 riducendo da euro 28.000 a euro 15.000 la soglia reddituale sopra la quale, in linea generale, il trattamento integrativo non spetta. Il trattamento integrativo, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, è pari a € 1.200.

In presenza di specifiche condizioni, il Trattamento Integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma

- delle detrazioni:

  1. per carichi di famiglia (art. 12 Tuir)]
  2. per lavoro dipendente] (art. 13, c. 1, Tuir), tenendo conto anche della detrazione “correttiva” di € 65,00 per redditi superiori a € 25.000 ma non a € 35.000;
  3. per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31/12/2021 (art. 15, c. 1 lett. a) Tuir);
  4. per interessi passivi su mutui contratti fino al 31/12/2021 per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 c. 1 lett. b) e c. 1-ter, Tuir);

- delle rate relative alle detrazioni

  1. per spese sanitarie superiori a € 15.493,71 sostenute fino al 31/12/2021 per i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti compresi i cani guida e gli autoveicoli (art. 15, c. 1, lett. c) Tuir)
  2. per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31/12/2021 (art. 16 bis, Tuir)
  3. previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,

sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra indicate e l’imposta lorda.

 

Il reddito è quello dell'anno di erogazione e, pertanto, la sua valutazione avviene in base ad una presunzione che si basa sulla proiezione dell'imponibile fiscale mensile rapportato alle mensilità cui ha diritto il lavoratore. Tutte le tipologie di reddito assoggettabili a tassazione ordinaria devono essere cumulate per la verifica del reddito complessivo. Sono esclusi i redditi dell’abitazione principale e sue pertinenze, i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati, TFR, etc.) nonché le erogazioni assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% connesse alla produttività; tuttavia, quest'ultimo reddito deve essere sommato ai redditi tassati ordinariamente per la verifica della capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni di lavoro spettanti.

Nel reddito complessivo vanno considerate le quote esenti previste per il rientro dei cervelli e dei ricercatori in Italia e dunque per questi soggetti occorre considerare i redditi per intero ai fini della soglia di € 15.000.

Il Trattamento integrativo spetta anche ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (a condizione che siano titolari di redditi imponibili in Italia) e per i lavoratori dipendenti operanti all'estero i cui redditi sono determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali. 

Il trattamento Integrativo rappresenta un “credito” avente natura strutturale.

Ai lavoratori il cui reddito non supera euro 15.000 il trattamento integraivo è riconosciuto se l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati risulta di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente di cui all’art. 13, c. 1, Tuir (condizione di “capienza”). Non rileva che l'imposta lorda sia azzerata da detrazioni diverse quali le detrazioni per carichi di famiglia).

Ai lavoratori il cui reddito è compreso fra i 15.000 e i 28.000 euro, oltre alla suddetta condizione di “capienza”, il sostituto deve verificare anche il requisito di “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni a lui note vale a dire quelle di cui all’art. 12 (applicando per i primi due mesi del 2022 la versione vigente fino al 28 febbraio e, per il restante periodo dell’anno, la versione come modificata dal 1° marzo) e all’art. 13 cc. 1 e 1.1 del Tuir (detrazione per reddito di lavoro dipendente e importo correttivo di € 65,00) e ad effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione; l’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore. In pratica, per la fascia di reddito oltre i 15mila euro, il trattamento integrativo segue una logica e una struttura diversa rispetto a quello spettante per i redditi della fascia precedente (fino a 15.000), in quanto ha la specifica funzione di consentire al lavoratore di recuperare oneri detraibili che altrimenti sarebbero persi a causa dell’incapienza dell’imposta.

Il trattamento integrativo non concorre a formare il reddito e, dunque, non rileva ai fini Irpef (cioè non è tassato e non è soggetto a contributi Inps e dunque aumenta lo stipendio in busta paga).

Per calcolare il trattamento economico da erogare in ciascun periodo di paga occorre dapprima calcolare il trattamento teoricamente spettante al lavoratore e successivamente determinare l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga.

È attribuito automaticamente dai sostituti d'imposta (senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari).

L'automatico riconoscimento del trattamento integrativo, senza una dichiarazione di spettanza da parte dei soggetti beneficiari, non è privo di inconvenienti. Innanzitutto, proiettando il reddito che si percepirà nell'anno, il T.I. potrebbe essere mensilmente erogato. Ma questo calcolo potrebbe essere smentito in fase di conguaglio di fine anno perché il reddito lordo potrebbe superare la soglia oltre il quale il T.I. non spetta. Inoltre, l'eventuale titolarità di altri redditi (contemporanea presenza di rapporti part time, ulteriori redditi personali, il susseguirsi di due o più contratti a tempo determinato, ecc.) potrebbe portare il sostituto ad attribuire il T.I esclusivamente sulla base dei compensi dallo stesso erogati e ciò comporterebbe il rimborso del trattamento in sede di conguaglio di fine anno ovvero di dichiarazione dei redditi. In questi ultimi casi l'azienda potrebbe attivarsi per richiedere ai lavoratori le informazioni utili ad evitare questo tipo di inconveniente ed il lavoratore stesso, se lo ritiene opportuno, può comunicare l'assenza dei requisiti per ricevere il credito. Per le nuove assunzioni in corso d'anno il nuovo datore di lavoro dovrà calcolare il bonus tenendo conto di quanto già percepito dal precedente datore di lavoro (certificato dal modello Cu).  Al venir meno dei requisiti per il diritto al T.I. nel corso dell'anno, il sostituto d'imposta è tenuto a recuperare il credito erogato nei periodi di paga successivi e, comunque, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Rimane possibile per il lavoratore rinunciare al trattamento integrativo anche se il datore di lavoro in sede di conguaglio fiscale può comunque effettuare delle rettifiche se si accorge di aver concesso il trattamento integrativo ad un dipendente che ha percepito un reddito complessivo più elevato del limite previsto dalla norma. In questo caso deve provvedere al recupero.

Chi presta assistenza fiscale è tenuto a ricalcolare l'ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi. Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta (è il caso dei datori di lavoro domestico), il credito spettante verrà riconosciuto direttamente con la dichiarazione dei redditi. I sostituti d’imposta recuperano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante compensazione esterna in F24. L’AdE con risoluzione n. 35/E/2020 ha istituito i codici tributo “1701” e “170E”, da indicare rispettivamente nel modello F24 e F24 EP. In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”. Nel caso di contestuale erogazione e recupero nel medesimo mese, i due importi, uno a debito e l'altro a credito, vanno esposti con lo stesso codice 1701 su due righi distinti dell'F24. L’importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella CU.

 

Ulteriore detrazione fiscale (D.l n. 3/2020 art. 2; art. 1 comma 8 L. n. 178/2020; circ. AdE n. 29/E/2021). Questa detrazione per la fascia di reddito compresa tra 28.000 e 40.000 euro è stata soppressa a decorrere dall’1.1.2022 dall’art. 2, c. 3, Legge n. 234/2021 (di bilancio 2022).

 

Recupero trattamento integrativo

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 15.000 euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il trattamento integrativo eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro. I sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo erogato. Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, gli stessi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, l'importo del trattamento integrativo non spettante non supera 60 euro la trattenuta sarà effettuata in un'unica soluzione; se maggiore di 60 euro, il recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione del mese in cui è effettuato il conguaglio (in sede di conguaglio di fine rapporto, la trattenuta va eseguita sempre in un’unica soluzione). Se il recupero non può avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto di lavoro (ad es. per incapienza della retribuzione), l'importo deve essere comunicato al lavoratore che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  I soggetti percettori di somme a titolo di Cig e indennità di disoccupazione sono destinatari del bonus.