L’art. 1, c. 121 della L. n. 234/2021 di Bilancio 2022 prevede, in via eccezionale, per i rapporti di lavoro dipendente (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. Tale esonero è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'agevolazione si applica a tutti i lavoratori dipendenti (anche apprendisti) di datori di lavoro, pubblici e privati, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a € 2.692. Per determinare e applicare la riduzione contributiva, deve considerarsi l’imponibile Inps del mese e confrontarlo con la soglia di € 2.692. Esempio: se nel mese di riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l’importo di € 2.692 e la quota di contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19%, tale aliquota potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, per un ammontare pari a 8,39%. Se nel mese l’imponibile previdenziale supera la soglia di € 2.692 non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore e per quel mese il lavoratore non ha diritto al beneficio. Non è stato introdotto un parametro annuo (2.692 x 13 = 34.996 euro) con la possibilità di recupero a conguaglio dei mesi non agevolati. Per la competenza del mese di dicembre, la riduzione della quota a carico del lavoratore pari allo 0,8% è riconosciuta sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nello stesso mese (se inferiore o uguale a 2.692 euro). Nel caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva siano erogati nei singoli mesi, il calcolo e la verifica del massimale dovranno essere effettuati mensilmente fino a un importo massimo di 2.692 euro, al quale aggiungere l’ulteriore limite di maggiorazione di € 224 (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Per i rapporti di lavoro cessati prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva può essere applicata, anche sulle quote di 13^ corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro. In pratica il mese di cessazione viene trattato come se fosse dicembre 2022. La riduzione contributiva non si applica sulle ulteriori mensilità eventualmente previste dai CCNL (ad es. la 14^ mensilità). Pertanto, in riferimento al mese di erogazione della 14esima mensilità, se l’importo imponibile complessivo (retribuzione ordinaria + mensilità aggiuntiva) supera il limite previsto (€ 2.692) non dovrà essere applicato alcun esonero, in quanto l’Istituto ribadisce che la norma in esame ammette la possibilità di eccedere tale limite solo ed esclusivamente in riferimento alla 13esima mensilità.
Se la cessazione del rapporto di lavoro si verifica durante la fruizione dell’esonero (prima di dicembre 2022) la riduzione contributiva si applica anche sulle quote di 13^ corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro (riparametrato in ragione dei mesi lavorati nell’anno).
L’agevolazione non è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.lvo 150/2015 e non è subordinata al possesso del Durc.
Il beneficio è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Esposizione e recupero in UniEmens. I datori di lavoro devono indicare nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, i seguenti dati: in <CodiceCausale>, “L024”; in <IdentMotivoUtilizzoCausale>, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima; in <AnnoMeseRif>, l’anno/mese di riferimento dell’esonero; in <ImportoAnnoMeseRif> l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Mesi pregressi (da gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente). La sezione <InfoAggcausaliContrib> va replicata per tutti i mesi di arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022
Per esporre l’esonero relativo alla 13^ mensilità, occorre indicare in <CodiceCausale> “L025” (“L026”, se viene corrisposto il rateo); in <IdentMotivoUtilizzoCausale>, l’importo della retribuzione imponibile relativo alla 13^ mensilità (o del rateo di 13^, qualora corrisposto nel mese); in <AnnoMeseRif>, l’anno/mese di riferimento dell’esonero; in <ImportoAnnoMeseRif> l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Incremento dell’1,20% dell’aliquota IVS per i periodi di paga luglio-dicembre 2022. L’art. 20 del Dl n. 115/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-bis”) ha disposto un incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero sulla riduzione dell’aliquota contributiva IVS a carico dei lavoratori (noto come esonero contributivo dello 0,80%), introdotto dalla LdB 2022. Per espressa previsione della norma tale ulteriore beneficio spetta per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 e riguarda anche gli importi erogati a titolo di 13esima mensilità ovvero i ratei erogati nel medesimo suddetto arco temporale. Per 6 mesi (luglio-dicembre 2022) l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, dunque è di 2 punti percentuali.