Decontribuzione parziale dell’aliquota IVS (6%/7%) a carico dei lavoratori

(Legge n. 197/2022, art. 1, c. 281; Inps, circ. n. 7/2023; D.L. n. 48/2023 art. 39; Inps mess. n. 1923/2023; art. 15, Legge n. 213/2023; Inps, circ. n. 11/2024)

L’art. 1, c. 15 della legge n. 213/2023 (di Bilancio 2024) ha confermato anche per il 2024 l’esonero contributivo parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore dipendente (c.d. riduzione del “cuneo contributivo”) nella stessa misura applicata nel secondo semestre del 2023:

  • 6 punti percentuali, fino all’importo mensile della retribuzione imponibile di € 2.692 e
  • 7 punti percentuali fino all’importo mensile della retribuzione imponibile di € 1.923,

Tale misura non è strutturale ma limitata al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori. Restano esclusi dall’esonero contributivo IVS i lavoratori domestici. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).

Ai fini del calcolo, i massimali mensili di riferimento (€2.692 e €1.923) devono essere considerati al netto del rateo di tredicesima ovvero che l’importo della tredicesima non rileva per la quantificazione della retribuzione imponibile considerata limite di spettanza dell’esonero e la stessa 13^ non beneficia della riduzione contributiva.

Soggetti che possono accedere all’esonero. La misura agevolativa si applca, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile espressamente individuati.

Assetto, misura e durata dell’agevolazione. L’importo dell’esonero, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari al 6% dei contributi IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. Inoltre, nel caso in cui la retribuzione imponibile, come sopra considerata, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, l’esonero è pari al 7% della contribuzione IVS a carico del lavoratore.

La retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali), è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.

Tredicesima mensilità. Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità (o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione) l’art. 1, c. 15, della LdB 2024, prevede espressamente che l’esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Ne deriva che, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata e al netto del rateo di tredicesima, di 2.692 euro e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in argomento, potrà essere ridotta di 6 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 3,19 punti percentuali.

Analogamente, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in argomento, potrà essere ridotta di 7 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 2,19 punti percentuali.

L’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità.

I limiti massimi mensili di 2.692 euro e di 1.923 euro sono riferiti alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali del mese, al netto del rateo di tredicesima. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.

Le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano, inoltre, non solo ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Ne deriva che:

  • se la retribuzione imponibile al netto del rateo di 13^ supera il limite reddituale pari a €2.692 al mese, non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
  • se la retribuzione imponibile al netto del rateo di 13^ supera il limite pari a €1.923, ma si colloca al di sotto della soglia di €2.692 al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore è riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 6%.
  • se la retribuzione mensile, al netto del rateo di 13^ non supera il limite pari a €1.923, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore è riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 7%.

Poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di €2.692.

Quattordicesima mensilità. Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla 13^ mensilità (ossia la 14^ mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva. Vanno esclusi anche i ratei di quattordicesima erogati per i lavoratori cessati

Si ricorda come precisato da precedenti indicazioni Inps che l’esonero trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati.

Durata dell’esonero. Possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto:

  • nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero non può trovare applicazione;
  • nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e, nel corso dell’anno 2025, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2025, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.

Nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, l’esonero non trova applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2025, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

Variazioni del rapporto di lavoro con presentazione di più denunce individuali per lo stesso lavoratore. (ad es. variazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno o viceversa o quando nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da TD a tempo indeterminato). In tali casi, il limite mensile di €2.692 o di €1.923 deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Nelle predette ipotesi, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile. Pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, l’esonero potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.

Operazioni societarie. Stesse considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto ad un altro come pure nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad es.  personale che transita da una posizione contributiva a un’altra). Nelle suddette ipotesi (massimale complessivamente considerato) l’esonero può essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.

Prestazione, nel corso di un mese, presso distinti datori di lavoro. Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare sarà pari a €2.692 o €1.923 per ognuno dei rapporti di lavoro.

Lavoratore contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro presso il medesimo o distinti datori di lavoro. Nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso lo stesso datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad es in forza di n. 2 rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

Condizioni di spettanza dell’esonero. L’agevolazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Sono inclusi anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a €2.692 (riduzione del 6%) o di €1.923 (riduzione del 7%) nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico dellavoratore.

L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta ad autorizzazione della Commissione europea e non è soggetto al possesso del DURC.

Coordinamento con altri incentivi. L’esonero è cumulabile per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore. In particolare, la riduzione contributiva NON è cumulabile con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, cc. 180 e 181, della medesima legge di Bilancio 2024. Pertanto, in considerazione dell’entità della predetta riduzione applicabile alle lavoratrici madri, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure (esonero contributivo IVS di cui al citato c.15 ed esonero per le madri lavoratrici di cui ai citati cc. 180 e 181), i medesimi esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro alternativi. Dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero, si può ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Istruzioni operative UniEmens. Valgono le istruzioni (elementi e codici causale) già forniti con il mess.Inps n. 3499/2022, circ. n. 7/2023 e da ultimo con i messaggi n. 1923/2023 e 2924/2023.

A partire dal mese di competenza di Gennaio 2024 devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

Esonero 6%

  • in <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”.
  • in <IdentMotivoUtilizzoCausale>, il valore “N”;
  • in <BaseRif>, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di 13^;
  • in AnnoMeseRif>, l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • in <ImportoAnnoMeseRif>, l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Esonero 7%

  • in <CodiceCausale>, il valore “L098”;
  • in <IdentMotivoUtilizzoCausale>, il valore “N”;
  • in<BaseRif>, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di 13^;
  • in AnnoMeseRif>, l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • in <ImportoAnnoMeseRif>, l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

Decontribuzione 100% dei contributi IVS alle lavoratrici con figli

(art. 1 cc da 180 a 182 L. n. 213/2023)

La L. n. 213/2023 (di Bilancio 2024) introduce come incentivo al lavoro delle donne, un nuovo esonero totale dei contributi IVS a carico delle lavoratrici madri. Tale nuova agevolazione è diversa dalla decontribuzione per le lavoratrici madri introdotta dall’art. 1, c. 137 LdB2022 (cod. UniEmens “Elam”) e che nel 2023 cessa di esistere. L’art. 1 c. 180 prevede che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico della lavoratrice, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di €3.000 riparametrato su base mensile (€ 250 al mese).

Ulteriore “decontribuzione” sperimentale per il solo 2024. Il successivo c. 181 stabilisce che il suddetto esonero al 100% dei contributi IVS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di € 3.000 annui e riparametrato su base mensile (€ 250 al mese) è riconosciuto, in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di n. 2 figli, a condizione che siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del 10° anno di età del figlio di età inferiore.

L’agevolazione è articolata pertanto su due livelli ed è riconosciuta fino a un massimo di € 3.000 annui, riparametrati su base mensile:

  • per il triennio 2024-2026, in favore delle lavoratrici madri con n. 3 o più figli, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo,
  • per il solo anno 2024, in misura sperimentale, anche per le lavoratrici madri con n. 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

La norma è applicabile sia al settore privato che al settore pubblico.

Per espressa previsione legislativa l’esonero non spetta alle lavoratrici con rapporto di lavoro domestico.

La platea delle lavoratrici beneficiarie della suddetta agevolazione è comunque limitata. Restano escluse, infatti, oltre alle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro domestico:

  • le lavoratrici senza figli o con un figlio unico.
  • le lavoratrici dipendenti con contratti a tempo determinato
  • le lavoratrici autonome

L’Inps ha fornito istruzioni applicative con circ. n. 27/2024. Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati (incluso il settore agricolo), anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico. Si applica anche ai casi di part-time, ai contratti di apprendistato; ai casi di trasformazione da TD a tempo indeterminato, ai rapporti di somministrazione a tempo indeterminato.

Requisito dell’essere madre di 2/ 3 figli e momento della sua verifica. Con riferimento all’esonero di cui all’art. 1, c.180, spettante nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l’Istituto ribadisce che devono essere soddisfatti i seguenti due requisiti: che la lavoratrice sia madre di 3 o più figli; che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni. Per il riconoscimento dell’esonero di cui all’art. 1, c. 181 spettante nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, devono essere soddisfatti i seguenti due requisiti: che la lavoratrice sia madre di n. 2 figli; che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

Decorrenza dell’esonero. L ’esonero spetta: a decorrere dal mese di gennaio 2024, se la lavoratrice a tale data risulta già madre di 2/3 figli e oltre; dal mese in cui in cui si perfeziona il requisito di essere madre di 2/3 figli (ossia dal mese di nascita del figlio), nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito; dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i rapporti di lavoro “instaurandi” (cioè per le nuove assunzioni), in presenza dei requisiti legittimanti.

Il requisito dell’essere madre 2 figli (nel 2024) o di 3 o più figli (triennio 2024-2026) si intende soddisfatto alla nascita 2°figlio/3° figlio (o successivo) e a tale data si cristallizza la verifica del requisito stesso. A tal fine si considerano tutti i figli senza alcuna eccezione/distinzione di status, di convivenza, di figlio fiscalmente a carico, di affidamento esclusivo al padre, di figlio precedentemente deceduto.

La riduzione contributiva spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento. 

Assetto e misura esonero. È pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di €3.000 annui, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a €250,00 (€ 3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia mensile va riproporzionata a giorni, ossia a €8,06 (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nessun riproporzionamento per i rapporti di lavoro part-time. Nei casi di più rapporti di lavoro part-time, la lavoratrice può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.

L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e non è subordinata al possesso, del DURC. Con riferimento all’eventuale cumulabilità con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’Inps precisa che l’esonero risulta strutturalmente alternativo all’esonero parziale IVS (6/7%)

Comunicazione dei codici fiscali al datore di lavoro. Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli (la fruizione dell’esonero non è subordinata alla presentazione di una specifica domanda di accesso all'Istituto da parte della lavoratrice interessata).

In tale ipotesi i datori di lavoro devono esporre nelle denunce UniEmens le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli acquisite tramite la suddetta comunicazione per consentire all’Istituto di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato. Nel caso in cui la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo necessariamente il codice fiscale del figlio più piccolo.

Comunicazione dei codici fiscali all’INPS tramite l’apposito applicativo. Qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le Informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo (utility) che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli. Per la fruizione dell’esonero da parte delle lavoratrici madri, il datore di lavoro non deve presentare all’INPS nessuna istanza e l’Istituto non attribuisce alcun codice di autorizzazione

Con mess. n. 1702/2024, l’Inps informa che il suddetto applicativo, denominato “Utility Esonero Lavoratrici Madri”, è stato rilasciato ed è disponibile mediante accesso al sito dell’Istituto www.inps.it. L’accesso all’utility è consentito esclusivamente alle lavoratrici madri per le quali risultano presenti, negli archivi dell’Istituto, i flussi di denuncia Uniemens, nei quali, il datore di lavoro, pur avendo esposto l’esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio indicati nella circolare n. 27/2024, non abbia indicato i codici fiscali dei figli. L’accesso all’applicativo può avvenire decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi Uniemens, per la prima volta, i codici relativi all’esonero in oggetto. Ad es. se l’esonero è stato esposto dal datore di lavoro per la prima volta nella denuncia Uniemens di competenza del mese di marzo 2024, l’accesso all’applicativo può avvenire non prima del 15 maggio 2024. Il lasso temporale di almeno 45 giorni è, infatti, necessario per l’acquisizione, da parte dei sistemi dell’Istituto, dei flussi Uniemens da cui prelevare le informazioni circa le beneficiarie dell’esonero. La compilazione della dichiarazione da parte della lavoratrice interessata mediante l’utilizzo dell’applicativo può avvenire entro 7 mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l’esonero per la lavoratrice. Di seguito alcuni esempi di individuazione del periodo temporale di sette mesi entro cui è possibile compilare la dichiarazione mediante accesso all’utility:

  • se la prima esposizione dell’esonero è stata effettuata nella denuncia Uniemens di competenza febbraio 2024, la decorrenza dei sette mesi parte dal 1° marzo 2024, per cui la scadenza per la compilazione della dichiarazione è fissata al 30 settembre 2024;
  • se la prima esposizione dell’esonero è stata effettuata nella denuncia Uniemens di competenza maggio 2024, la decorrenza dei sette mesi parte dal 1° giugno 2024, per cui la scadenza per la compilazione della dichiarazione è fissata al 31 dicembre 2024.

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo nel termine di sette mesi - evidenziato nella comunicazione inviata dall’Istituto - comporterà la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio Inps.

UniEmens. Per esporre il beneficio spettante i datori di lavoro devono indicare nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> >, i seguenti sotto elementi: in <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ELA3” (nell’ ipotesi in cui sono presenti almeno tre figli), oppure il valore “ELA2” (nelle ipotesi in cui sono presenti due figli); l’elemento  <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere presente due volte, valorizzato con il codice fiscale del 1° e del 2° figlio, se si intende fruire del codice ELA2 oppure tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, se si intende fruire del codice ELA3, (madre di almeno tre figli). Se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica con l’applicativo Inps non devono essere indicati i codici fiscali dei figli ma semplicemente occorre indicare in un solo elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> il codice “N”.

In <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; in <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati; in <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Risposte ufficiose Inps tramite il Forum di Assosoftware. I contratti intermittenti, seppure a tempo indeterminato, non rientrano nell’ambito di applicazione della misura. I contratti di apprendistato stagionali devono ritenersi esclusi, in quanto l’esonero trova applicazione per i soli rapporti a tempo indeterminato. Nel caso in cui la lavoratrice comunichi tardivamente la volontà di accedere all’esonero (sia per lavoratrici con due o tre figli al 1° gennaio 2024 che per lavoratrici che perfezionino tale requisito in corso di anno) occorre procedere con flussi regolarizzativi.