(L. n. 234/2021; Inps circ. n. 43/2022; Dl. n. 115/2022, art. 20; Inps, mess. n. 4499/2022; Legge n. 197/2022, art. 1, c. 281)
La LdB 2023, art. 1 c. 281 conferma anche per l’anno 2023 con le medesime modalità e criteri, l’esonero contributivo parziale in favore dei lavoratori dipendenti del 2% IVS di cui all’art. 1, c. 121 L. n. 234/2021 (LdB 2022) in scadenza a fine anno 2022, per coloro che hanno una retribuzione mensile (imponibile previdenziale) non superiore a € 2.692 ed introduce l’incremento di un ulteriore punto percentuale (per un totale pari al 3%) per coloro che hanno una retribuzione imponibile mensile non superiore a € 1.923. Tale esonero era stato introdotto per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 in misura pari allo 0,8% cui si è aggiunta la maggiorazione dell’1,2%, a partire dal mese di luglio 2022. Deve essere applicato entro il tetto massimo mensile di fruizione pari a € 2.692 maggiorato del rateo di 13^ se erogata in ciascun mese. In caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica separatamente, entro il tetto di € 2.692, sia sulla retribuzione del mese che sull’importo della13^mensilità. La medesima LdB 2023 stabilisce, inoltre, che l’esonero contributivo IVS a carico del lavoratore, riconosciuto nella misura del 2% è incrementato di un ulteriore punto percentuale (1%), a: condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € 1.923 maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, dunque, i lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile non superiore a € 1.923 mensili possono beneficiare di un esonero complessivo sui contributi previdenziali a loro carico pari al 3% (2% + incremento 1%).
Pertanto, diversamente dallo scorso anno (2022), dal 2023 i limiti di retribuzione imponibile su cui applicare l’esonero contributivo IVS a carico del lavoratore sono sostanzialmente due e si avranno di conseguenza due fasce di retribuzione imponibile mensile da considerare:
- fino a € 1.923, per l’applicazione dell’aliquota 3% (2% + 1%);
- oltre € 1.923 e fino a € 2.692, per l’applicazione dell’aliquota 2%.
Entrambi gli esoneri (2% e 3%) sono misure transitorie che termineranno, salvo ulteriori proroghe, il 31 dicembre 2023.
Si rammenta che per l’anno 2022, l’art. 1, c. 121 della L. n. 234/2021 di Bilancio 2022 ha previsto, in via eccezionale, per i rapporti di lavoro dipendente (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. Tale esonero è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione si applica a tutti i lavoratori dipendenti (anche apprendisti) di datori di lavoro, pubblici e privati, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a € 2.692. Per determinare e applicare la riduzione contributiva, deve considerarsi l’imponibile Inps del mese e confrontarlo con la soglia di € 2.692. Esempio: se nel mese di riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l’importo di € 2.692 e la quota di contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19%, tale aliquota potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, per un ammontare pari a 8,39%. Se nel mese l’imponibile previdenziale supera la soglia di € 2.692 non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore e per quel mese il lavoratore non ha diritto al beneficio. Non è stato introdotto un parametro annuo (2.692 x 13 = 34.996 euro) con la possibilità di recupero a conguaglio dei mesi non agevolati. Per la competenza del mese di dicembre, la riduzione della quota a carico del lavoratore pari allo 0,8% è riconosciuta sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nello stesso mese (se inferiore o uguale a 2.692 euro). Nel caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva siano erogati nei singoli mesi, il calcolo e la verifica del massimale dovranno essere effettuati mensilmente fino a un importo massimo di 2.692 euro, al quale aggiungere l’ulteriore limite di maggiorazione di € 224 (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Per i rapporti di lavoro cessati prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva può essere applicata, anche sulle quote di 13^ corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro. In pratica il mese di cessazione viene trattato come se fosse dicembre 2022. La riduzione contributiva non si applica sulle ulteriori mensilità eventualmente previste dai CCNL (ad es. la 14^ mensilità). Pertanto, in riferimento al mese di erogazione della 14esima mensilità, se l’importo imponibile complessivo (retribuzione ordinaria + mensilità aggiuntiva) supera il limite previsto (€ 2.692) non dovrà essere applicato alcun esonero, in quanto l’Istituto ribadisce che la norma in esame ammette la possibilità di eccedere tale limite solo ed esclusivamente in riferimento alla 13esima mensilità.
Se la cessazione del rapporto di lavoro si verifica durante la fruizione dell’esonero (prima di dicembre 2022) la riduzione contributiva si applica anche sulle quote di 13^ corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro (riparametrato in ragione dei mesi lavorati nell’anno).
Nelle ipotesi di cessazioni di rapporti infra annuali, il massimale dei ratei di 13^ deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione (moltiplicando l’importo di 224 euro mensile*N mensilità, dove l’importo di 224 euro è il massimale del rateo di 13^ maturato nel singolo mese e N indica il numero di mensilità maturate alla data della cessazione).
Nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il massimale dei ratei di 13^ deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di 13^ nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di 13^.
In caso di variazioni del rapporto di lavoro con presentazione di più denunce individuali per lo stesso lavoratore (ad es. variazione del rapporto di lavoro da Part time a tempo pieno o viceversa; se nel corso del mese, si realizza una trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro. Nelle suddette ipotesi il massimale del singolo mese di competenza deve tener conto della complessiva retribuzione imponibile.
Nelle ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi sopra illustrate, l’esonero contributivo, pertanto, se il massimale complessivamente considerato non supera l'importo mensile di 2.692 euro, può essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Nelle ipotesi di prestazione, nel corso di un mese, presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento allo stesso mese (2.692 euro per ognuno dei rapporti).
Nelle ipotesi in cui, nello stesso mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro presso il medesimo o distinti datori di lavoro (ad esempio in forza di due rapporti part time), il massimale mensile della retribuzione di 2.692 euro deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. In pratica, un lavoratore con due rapporti part-time i cui imponibili contributivi mensili siano pari, rispettivamente, a €1.500 e €2.000, per un totale di €3.500, non superando per ciascun singolo rapporto il limite di €2.692, percepirà sia l’esonero contributivo che l’una tantum di €200; di contro, un lavoratore full-time con un imponibile mensile pari allo stesso importo di 3.500 euro, superando il limite, non avrà diritto né all’esonero, né all’una tantum.
L’esonero non si applica:
- sulle ultime competenze erogate nel 2022 (es. residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive), nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021;
- sulle ultime competenze erogate nel 2023 nell’ ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022
L’esonero dello 0,80% (e il successivo incremento dell’1,20%) trova invece applicazione nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati.
Quattordicesima mensilità. Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla 13^mensilità (ossia la 14^ mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della 14^ mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di 2.692 euro. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
L’agevolazione non è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.lvo 150/2015 e non è subordinata al possesso del Durc.
Il beneficio è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Esposizione e recupero in UniEmens. I datori di lavoro devono indicare nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, i seguenti dati: in <CodiceCausale>, “L024” (solo per l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento al netto del rateo di 13^); in <IdentMotivoUtilizzoCausale>, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima; in <AnnoMeseRif>, l’anno/mese di riferimento dell’esonero; in <ImportoAnnoMeseRif> l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre l’esonero relativo alla 13^ mensilità, occorre indicare in <CodiceCausale> “L025” (“L026”, se viene corrisposto il rateo); in <IdentMotivoUtilizzoCausale>, l’importo della retribuzione imponibile relativo alla 13^ mensilità (o del rateo di 13^, qualora corrisposto nel mese); in <AnnoMeseRif>, l’anno/mese di riferimento dell’esonero; in <ImportoAnnoMeseRif> l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Incremento dell’1,20% dell’aliquota IVS per i periodi di paga luglio-dicembre 2022. L’art. 20 del Dl n. 115/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-bis”) ha disposto un incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero sulla riduzione dell’aliquota contributiva IVS a carico dei lavoratori, introdotto dalla LdB 2022. Per espressa previsione della norma tale ulteriore beneficio spetta per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 e riguarda anche gli importi erogati a titolo di 13esima mensilità ovvero i ratei erogati nel medesimo suddetto arco temporale. Per 6 mesi (luglio-dicembre 2022) l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, dunque è di 2 punti percentuali.
Nel mess. n. 3499/2022 l’Inps ribadisce la validità delle indicazioni contenute nella circ. n. 43/2022 e precisa che l’esonero dello 0,80%, per effetto del suo incremento (1,20%) disposto dal D.l n. 115/2022 è pari al 2% (0,80 + 1,20) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga. I codici UniEmens L024 ed L026 si applicano solo fino a settembre 2022 per lasciare il posto ad una nuova codifica.
Erogazione dell’intero ammontare di 13^ spettante a dicembre. In riferimento all’erogazione della 13ma mensilità e alla contestuale applicazione dello sgravio pari a 2 punti percentuali la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore potrà operare distintamente: sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692€, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692€. In pratica, l’Istituto conferma il noto meccanismo che solo eccezionalmente in caso di corresponsione della tredicesima mensilità consente di applicare lo sgravio (ora pari al 2% totale) autonomamente sia alla retribuzione complessiva del mese (si supponga dicembre) sia alla quota della 13ma mensilità, utilizzando un autonomo e distinto limite di euro 2.692,00 quale condizione necessaria per accedere al beneficio in questione.
L’Inps interpreta in modo estensivo l’applicazione della nuova incrementata misura dell’esonero Ivs del 2%, applicandola all’intera quota di tredicesima mensilità.
Erogazione dei ratei di 13^ nei singoli mesi. Nei casi in cui i ratei di 13ma mensilità vengano corrisposti nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente: sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692€; sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224€ (pari all’importo di 2.692 euro/12)
Istruzioni operative UniEmens. Per esporre l’esonero spettante 2% (080 + 1,20) devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti nuovi codici:
- nell’elemento <CodiceCausale> il nuovo valore “L094”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> l’importo dell’esonero pari al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre l’esonero relativo al rateo di 13^ occorre indicare:
- nell’elemento <CodiceCausale> il nuovo valore “L095”,
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
Il suddetto importo potrà assumente un valore massimo pari a 224 euro. Tale valore è conseguenza del limite massimo pari ad euro 2692,00 riconosciuto, in aggiunta rispetto al limite ordinario mensile, per la corresponsione dell’intera quota di tredicesima, che infatti in rapporto ad un singolo rateo mensile corrisponde ad euro 224 (2692/12).
- nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> l’importo dell’esonero pari al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre l’esonero relativo alla 13^ mensilità corrisposta nel mese di Dicembre 2022 l’Inps conferma l’utilizzo del codice già in uso “L025”.
Ulteriori indicazioni e chiarimenti operativi. Con il messaggio n 4009/2022, l’Istituto chiarisce che l’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della 13^ mensilità, viene riconosciuta anche in riferimento ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga luglio 2022. A tale fine, i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 abbiano erogato ratei di 13^ inerenti al periodo da gennaio a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>.
A parziale rettifica di quanto precedentemente indicato con il mess. n. 3499/2022, l’Inps precisa che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice L097 deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice L026, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della 13° mensilità, pertanto consentendone anche un utilizzo ricorsivo. In altre parole L097 si potrà utilizzare come arretrato da gennaio a settembre mentre in precedenza lo stesso codice era riservato ai periodi paga luglio, agosto e settembre.
I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di 13^ relativi alle mensilità da gennaio a settembre, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2% utilizzando il codice causale L095 a partire dai flussi di competenza luglio 2022.
In caso di erogazione della 13^ mensilità su mesi diversi da dicembre, il codice causale L025, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre e novembre 2022.
La riduzione contributiva, operando sulla quota a carico del lavoratore, incide sul calcolo della lordizzazione in caso di erogazione di indennità a carico dell’INPS spettanti al lavoratore (es. maternità e malattia).