(L. n. 205/2017, art. 1 c. 100-108 come modificato dall’art. 1, c. 10, L. n. 160/2019; Inps circ. n. 40/2018; Inps circ. n. 57/2020).
Esonero contributivo del 50% dei contributi entro il limite di 3.000 euro su base annua per 36 mesi per le assunzioni (anche trasformazioni) con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di lavoratori under 35 che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato con il datore di lavoro che assume o con altri nell’arco della loro vita lavorativa (l’accesso all’esonero è ammesso anche per un contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto a tempo indeterminato o risolto prima della sua conclusione per licenziamento o dimissioni svolto presso altro datore di lavoro). Le assunzioni agevolate sono quelle effettuate sia nell’ anno 2019 che quelle realizzate entro il 31 dicembre 2020.
A partire dal 2022, il limite anagrafico per accedere all’esonero è strutturalmente individuato nei 30 anni di età.