E' previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (termine prorogato al 31.12.2020 dalla legge n. 232/2016, art. 1, commi 15 e 16) un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del Dl n. 145/2013 come sostituito dall'art. 1 c. 35 della legge n. 190/2014, comprese quelle relative a tutto il personale, secondo le indicazioni dell'art. 3, c. 6 lett. a-d, effettivamente impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie apportate a prodotti, linee di produzione, servizi esistenti anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti (Ag. Entrate, risol. n. 122/E/2017).


Le spese di lavoro ammissibili riguardano il personale dipendente,anche a tempo determinato, il personale assunto con contratto di apprendistato nella misura in cui l'apporto fornito da detto personale sia direttamente connesso con lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo. Analogamente per i costi relativi a personale acquisito mediante un contratto di somministrazione ed anche per il personale in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della stessa impresa. Detto personale deve essere altamente qualificato. Possono rientrare nel credito d'imposta anche i costi relativi al personale non altamente qualificato che svolge l'attività in totale autonomia di mezzi e organizzazione ma dotato di specifiche competenze tecniche rientranti nella ricerca commissionata provata dall'esistenza di un contratto (lett. c) e ove non sia possibile rientrare nella ricerca commissionata per difetto dei presupposti, tali costi rientrano tra le competenze tecniche di cui alla lett. d) a condizione che i soggetti non dipendenti dall'impresa abbiano con la stessa un rapporto di collaborazione. 

Il credito è pari al 25% (legge n. 145/2018) degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo registrati in ciascun periodo d'imposta di applicazione dell'incentivo, rispetto alla media realizzata nel triennio antecedente al periodo d'imposta in corso al 31/12/2015 (2012-2014). Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta la media degli investimenti è calcolata sul minore periodo a decorrere dal periodo di costituzione. La norma fissa anche un tetto massimo di godimento annuo dell'agevolazione stabilito in 10 milioni di euro. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.