Novità
- Abolizione degli obblighi relativi all’isolamento ed all’autosorveglianza da parte dei soggetti colpiti dal COVID-19
- Riduzione del “Cuneo fiscale”
- Modifiche alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° marzo 2022 (D.lvo 230/2021, Inps circ. n. 34/2022)
- Esclusione e sospensione dal diritto all'indennità
- Decontribuzione parziale dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori
Abolizione degli obblighi relativi all’isolamento ed all’autosorveglianza da parte dei soggetti colpiti dal COVID-19
- Dettagli
Il DL. n. 105/2023 convertito in legge n. 137/2023 ha previsto l’abolizione degli obblighi relativi sia all’isolamento che all’autosorveglianza da parte dei soggetti colpiti dal virus Covid-19. Per quanto concerne l’obbligo di isolamento, che era previsto per i soggetti risultanti positivi al Covid-19 con un test diagnostico molecolare o antigenico, cessa di validità e al soggetto positivo è consigliato di osservare le misure di precauzione al fine di prevenire la trasmissibilità. Tali misure sono elencate nella circ.del Ministero della Salute n. 25613/2023 avente ad oggetto l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione alla trasmissione del virus Covid-19 e risultano essere:
- nel caso di contatti con altre persone indossare la mascherina chirurgica o FFP2;
- rimanere a casa in caso di sintomaticità;
- adottare una corretta igiene delle mani;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
- evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in stato di gravidanza e, in generale, evitare di frequentare ospedali o RSA.
Operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Si rileva l’importanza di evitare gli ambienti lavorativi in caso di positività al Covid-19.
Persona fragile o immunodepressa. Nel caso i sintomi persistano per oltre tre giorni oppure se le condizioni cliniche peggiorano, è importante contattare il proprio medico curante.
Persone entrate in contatto con soggetti positivi al virus Covid-19 nei giorni immediatamente precedenti. Nessun obbligo particolare in quanto non si applica nessuna misura restrittiva, con le raccomandazioni di:
- fare attenzione all’eventuale comparsa di sintomi correlati al virus (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza);
- procedere all’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare nel caso di manifestazione di sintomi ricollegati al Covid-19;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in stato di gravidanza.
Gestione dei rischi di trasmissione da parte datori di lavoro. Al datore di lavoro non sono rivolti obblighi particolari per la gestione dei possibili rischi inerenti alla trasmissione del virus.
Rimane però opportuno che vengano ricordate ai lavoratori, anche attraverso una semplice informativa, le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute ai soggetti positivi, i quali, hanno diritto comunque ad accedere ai luoghi di lavoro. Non risulta al riguardo obbligatorio da parte del datore di lavoro neanche la fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Permangono sempre valide in generale le regole per una adeguata igiene delle mani (ed aerazione dei locali), la relativa cartellonistica può rimanere affissa all’interno degli ambienti di lavoro, mentre sembra opportuno eliminare la segnaletica non più necessaria (obbligo del distanziamento o uso della mascherina, etc. se ancora presente. Risulta privo di efficacia anche l’obbligo, che era stato fissato dalla circolare del Ministero della Salute dell’aprile 2021, di procedere a visita medica per verificare l’idoneità alla mansione da parte del medico competente per il rientro di lavoratori che fossero stati ricoverati in quanto affetti da Covid-19. Un lavoratore affetto da Covid-19 può dunque accedere ai luoghi di lavoro utilizzando le raccomandazioni del Ministero della Salute ed il datore di lavoro, conseguentemente, non ha particolari adempimenti a cui fare fronte, se non sensibilizzare il rispetto delle regole consigliate per evitare comunque la trasmissibilità del virus.
I giorni di assenza dal lavoro e di presenza ai seggi
- Dettagli
Riferimenti normativi (D.P.R. n. 361/57 art. 119; L. n. 69/1992 art. 1)
L'art. 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali - compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati e i rappresentanti dei partiti o gruppi politici - hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento delle relative operazioni. ll datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.
Funzioni presso i seggi elettorali. L'art. 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce inoltre che i lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali: "hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".
Ciò significa che i lavoratori hanno diritto al pagamento della normale retribuzione, in aggiunta alla retribuzione mensile normalmente percepita, o in alternativa a riposi compensativi per i giorni festivi (la domenica) o non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (la legge non precisa le modalità di scelta fra riposo compensativo e retribuzione. I giorni di assenza dal lavoro e di presenza ai seggi elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Anche se l'attività prestata al seggio copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che quindi deve essere considerato retribuito interamente. Infatti, l'unità di misura sono i "giorni di assenza" dal lavoro e non un parametro orario (Cassazione n. 8400 del 12 giugno 2002 e n. 11830 del 19 settembre 2001). Per il principio del riposo settimanale, il lavoratore ha diritto al godimento dei riposi compensativi nel periodo immediatamente successivo alle operazioni elettorali: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato non è lavorativo) o nel giorno successivo se il sabato è lavorativo. La rinuncia al riposo deve essere formalmente accettata dal lavoratore.
Per i giorni in cui non è prevista la prestazione lavorativa il lavoratore ha diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che andranno a sommarsi a quelle normalmente spettanti.
Comunicazione prima delle operazioni elettorali. Il dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest'ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza. La comunicazione può essere effettuata verbalmente oppure, sebbene la legge non lo imponga, in forma scritta (certificato di chiamata oppure apposita comunicazione scritta predisposta dal lavoratore).
Documentazione a conclusione delle votazioni. L'adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione del presidente del seggio, recante la data e l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni.
Ritenute fiscali. Il datore di lavoro deve effettuare le ritenute sulle retribuzioni erogate.
Non è peraltro soggetto a ritenuta d'imposta, a norma dell'art. 9, comma 2, L. n. 53/1990, il compenso erogato dalla Pubblica Amministrazione ai componenti dei seggi elettorali in quanto avente natura di rimborso spese.
Stage o tirocinio
- Dettagli
Definizione
Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare. Si configura come un rapporto triangolare tra tirocinante, l'azienda ospitante e l'ente promotore allo scopo di favorire l'arricchimento di conoscenze e competenze professionali e l'inserimento lavorativo. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra i soggetti coinvolti. Si differenzia dall'alternanza scuola-lavoro in quanto questa si caratterizza come alternativa al metodo in aula, finalizzata ad offrire una conoscenza teorica e pratica di alcune competenze.
La competenza in materia di formazione e quindi anche dei tirocini è affidata dalla Costituzione (art. 117) alle Regioni, pertanto, il tirocinio sarà regolato dalle norme della Regione dove lo stage è realizzato. Per l'art. 2, c. 5-ter D.L. n. 76/2013, le imprese che attivano tirocini formativi e di orientamento possono, ma non in via obbligatoria, fare riferimento alla disciplina regionale ove è ubicata la sede legale dell'impresa e non alla Regione ove si svolge il tirocinio.
L'apprendistato
- Dettagli
La disciplina di questa tipologia contrattuale è contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 (artt. 41-47). Il provvedimento citato, contiene una disciplina comune alle tre tipologie di apprendistato (artt. 42, 46 e 47) e una regolamentazione specifica per ognuna di esse (artt. 43, 44 e 45). Con la circ. n. 108/2018 l'Inps riassume le caratteristiche di questa tipologia contrattuale in tutte le sue forme.
I fringe benefits
- Dettagli
A norma dell'art. 51, c. 3, del DPR 917/86 (Tuir) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a dipendenti non concorre a formare la base imponibile previdenziale e fiscale, se, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro (600,00 euro per l’anno 2022 comprensivi delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Rimane dubbia la questione di come gestire i casi in cui si verifica il superamento della soglia di esenzione di € 600,00. In attesa di conoscere la posizione ufficiale dell’Ade si ritiene opportuno assumere una posizione di cautela pro-fisco, pertanto assoggettando al superamento del predetto nuovo limite di 600 euro l’intero importo a tassazione ordinaria. Qualora successivamente l’Ade dovesse indicare un orientamento differente, il sostituto d’imposta potrà sempre ravvedersi in sede di conguaglio). Rientrano in questa franchigia anche le erogazioni liberali in natura concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (eventuali somme di denaro concesse in queste situazioni risultano imponibili totalmente).
Pagina 1 di 2